Le note che seguono non hanno la consistenza di un vero e proprio modello di piano assicurativo in quanto ogni azienda deve essere valutata come una realtà a sé stante con un piano ad hoc; sono piuttosto un insieme di informazioni volte a trasferire un quadro di riferimento sufficientemente completo. L’assicurazione di base per le aziende industriali fa innanzitutto riferimento al:
Rischio INCENDIO
Questa garanzia può essere prestata con polizza tradizionale ,detta a rischio nominato, che offre coperture per un dato numero di rischi specificati oppure , soprattutto per aziende di una certa dimensione, con polizza detta all risks che si pone come uno strumento unico e complessivo di garanzia dei beni aziendali, contro una pluralità di eventi dannosi.
• L’assicurazione a rischi nominati o descritti è la garanzia del rischio Incendio composta dalle garanzie di base che sono:
• Incendio – fulmine – esplosione e scoppio – caduta di aeromobili o cose trasportate
• Integrate dalla copertura di alcuni rischi consequenziali che sono fumo – gas – vapori – mancata o anormale produzione di energia – anormale o mancato funzionamento di impianti – colaggio o fuoriuscita di liquidi – danni causati alle cose assicurate dall’autorità per evitare o limitare l’incendio.
Il termine “ rischi nominati “ sottintende appunto che tutte le estensioni di garanzia che saranno accordate a maggio copertura del rischio, in seguito elencate, dovranno essere espressamente contrattualizzate con la relativa clausola. Le più diffuse sono :
• Autocombustione – mancato freddo – danni elettrici – urto di veicoli stradali
• Garanzie di responsabilità: rischio locativo – ricorso terzi – ricorso locatari
• Danni da interruzione di esercizio
Altre estensioni di garanzia, in deroga alle esclusioni di base, sono:
• Eventi sociopolitici ( tumulti e sommosse – terrorismo – sabotaggio – atti vandalici o dolosi)
• Eventi atmosferici ( uragani – grandine – trombe d’aria )
• Eventi catastrofali naturali ( terremoto – inondazioni – alluvioni – allagamenti – sovraccarico neve
• Fumo fuoriuscito per guasti ad impianti per la produzione di calore
• Acqua condotta ed eventuale spesa per la ricerca del guasto.
Altre estensioni derivanti da Condizioni Particolari Aggiuntive:
• Colpa grave dell’assicurato
• Valore a nuovo
• Deroga alla regola proporzionale
• Anticipo indennizzi
• Maggiori costi
• Buona fede
• Rinuncia al diritto di rivalsa
• Spese di demolizione e sgombero
• L‘assicurazione in forma All Risks, a differenza della forma a Rischi Nominati , che è articolata con le garanzie di base più le estensioni di garanzia, indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.
All’interno di questa forma si trovano quindi garanzie di rami diversi come incendio, con le garanzie precedentemente indicate, furto, alcune garanzie del ramo elettronica, garanzie di responsabilità civile
L’assicurazione incendio, più di ogni altra copertura assicurativa, costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle Imprese per la salvaguardia del proprio patrimonio. Questo scopo si raggiunge particolarmente se la copertura è prestata nella forma “assicurazione del costo di ricostituzione o rimpiazzo“, la quale permette di ottenere , nei limiti convenuti in polizza, un indennizzo pari al costo di riparazione o ricostruzione dei fabbricati ed al rimpiazzo dei macchinari o di parte di essi, rimasti danneggiati o distrutti, senza che l’Assicurato debba sopportare l’onere della differenza imputabile al degrado per vetustà, obsolescenza ecc.
Ciononostante, anche in queste condizioni, molte imprese industriali colpite da un sinistro di una certa gravità, registrano nei mesi successivi all’evento dannoso risultati sfavorevoli, che incidono negativamente sul bilancio economico. Infatti una azienda che subisca un sinistro è sempre esposta non solo a danni materiali e diretti, ma anche a conseguenze dannose indirette come, ad esempio, le spese insopprimibili, l’interruzione di attività parziale o totale, la perdita di quote di mercato ecc. Per questo, insieme alla polizza incendio, a copertura di queste perdite, si può attivare la garanzia assicurativa che viene identificata con il termine “danni indiretti“.
La garanzia danni indiretti, nelle sue varie forme e modalità, ha pertanto l’obiettivo di reintegrare l’Assicurato nella sua posizione ante sinistro, o meglio nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato se il sinistro non fosse avvenuto.
Rischio FURTO
che assicura :
• i danni materiali e diretti per furto di cose riposte in locali chiusi oltre a:
• I guasti alle cose assicurate causati nel tentare o commettere il furto
• Con patto speciale: il furto e/o la rapina di valori nel trasporto di valori
Una buona assicurazione furto necessita di un sopralluogo al rischio da parte di un esperto. In ogni caso punti di particolare attenzione sono : la corretta attribuzione del valore delle cose esistenti ed assicurate, le caratteristiche costruttive del fabbricati, i mezzi di chiusura come porte, serrande, inferriate, l’altezza da terra o da ripiani praticabili dei locali contenenti le cose assicurate, la coesistenza di merci di diverso grado di rischio.
Le prevenzioni come impianti d’allarme e vetri di sicurezza, la presenza di armadi di sicurezza e casseforti, eventuali sistemi di protezione antirapina, la coesistenza di merci di diverso grado di rischio.
I RISCHI TECNOLOGICI
Per il settore aziende industriali, a completamento delle garanzie prestate con le polizze danni diretti e con le polizze danni indiretti ad esse collegate, è disponibile una serie di coperture che riguardano i cosiddetti rischi tecnologici, ovvero coperture che l’enorme sviluppo della tecnologia industriale ha reso indispensabile predisporre per rispondere alle esigenze di moltissime Imprese.
Ognuna di queste richiede un approfondito esame specialistico; tuttavia , a titolo informativo, elenchiamo di seguito le più diffuse:
• le polizze guasti macchine e elettronica, per i danni a macchine ed impianti in esercizio;
• le polizze E.A.R. (montaggio) e C.A.R (contractor’s all risk) per i danni verificatisi durante l’esecuzione di opere industriali e civili, nonché durante il collaudo ed il successivo periodo di manutenzione;
• le polizze di assicurazione decennale postuma , per i danni diretti all’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c. (quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetti di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta);
• le polizze garanzia di fornitura di macchinari ed impianti la cui finalità è quella di indennizzare l’azienda produttrice dei costi di riparazione o di sostituzione di beni da essa prodotti e venduti a terzi e risultati difettosi per errori di calcolo e progettazione, difetti di fusione, difetti di materiale, difetti di fabbricazione e difetti di montaggio.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
È l’assicurazione che ha per scopo di tenere indenne l’assicurato, nei limiti della legge e del contratto, dalle conseguenze economiche per fatti personali o di persone di cui deve rispondere, dei quali egli sia responsabile nei confronti di terze persone , avvenuti nell’esercizio della sua attività. Perciò il bene tutelato è il patrimonio presente e futuro dell’assicurato . L’assicurato e non il danneggiato è il titolare all’indennizzo assicurativo anche se l’indennizzo viene versato direttamente al danneggiato se l’assicurato lo richiede.
Ai fini di una corretta impostazione della polizza di responsabilità civile occorre prestare attenzione alla corretta descrizione dell’attività svolta, in tutti i suoi aspetti, nonché alla definizione dei massimali di copertura che rappresentano il limite entro il quale l’assicuratore risponde.
E’ altrettanto importante l’estensione alla garanzia RCO – Responsabilità civile prestatori d’opera qualora i prestatori d’opera impiegati, siano essi a libro paga oppure inquadrati come collaboratori parasubordinati, siano soggetti all’obbligo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Senza entrare nel merito della copertura che dovrà essere valutata ed approfondita caso per caso, serve comunque ricordare che il contenuto della prestazione assicurativa RCO è quello di tenere indenne l’assicurato sia dall’eventuale azione di regresso dell’INAIL e sia dall’azione diretta dell’infortunato o dei suoi superstiti in conseguenza di un infortunio che configuri una responsabilità penale del datore di lavoro o di una persona della quale debba rispondere .La garanzia di Responsabilità Civile Terzi viene spesso integrata dalla garanzia di Responsabilità Civile da Prodotto difettoso (la cosiddetta R.C. Prodotti). Le disposizioni di legge hanno avuto negli anni una evoluzione tendente sempre più a tutelare il consumatore a fronte della fabbricazione e dello smercio di prodotti che , difettosi, possano procurare danni a terzi. Il Codice del Consumo del 2005 è il riferimento legislativo più recente con il quale è stata riordinata e semplificata tutta la normativa in materia di tutela del consumatore, coordinandola con i principi e gli indirizzi affermati in sede comunitaria.
E’ bene evidenziare che per prodotto si intende ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene, e che vi rientrano anche l’elettricità ed i prodotti agricoli, dell’allevamento, della caccia e della pesca.
Deve altresì essere precisato che agli effetti della responsabilità, produttore è colui che è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotti, ma che rientrano nella sfera della responsabilità anche
• chi apponga sul prodotto o sulla confezione il proprio nome, marchio od altro segno distintivo;
• chi, a fini di vendita, locazione, locazione finanziaria od altre forme di distribuzione, importi prodotti nella U.E.
• ove il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il bene nell’esercizio della sua attività commerciale. salvo che questi possa fornire nei termini stabiliti l’identità ed il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto. Il fornitore rimane comunque responsabile, anche se sia noto il produttore originario, quando non venga individuato che ha importato il bene nella U.E.
LA TUTELA GIUDIZIARIA PER L'AZIENDA
Con la copertura di Tutela Giudiziaria per l'azienda, la compagnia si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali in tutti i casi, coperti dalla polizza, in cui l'Azienda assicurata necessiti di assistenza legale per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale.
I principali casi nei quali normalmente operano le garanzie di tutela sono:
• recupero dei danni extracontrattuali subiti dall'azienda assicurata nelle persone del legale rappresentante o dei soci, dei dipendenti e di eventuali familiari che collaborino con l'azienda, a causa di un illecito commesso da terzi;
• resistenza alle richieste di terzi per il risarcimento di danni extracontrattuali arrecati dal legale rappresentante, soci, dipendenti o familiari che collaborino con l'azienda;
• difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni dei legali rappresentanti o soci, dei dipendenti o eventuali familiari che collaborino con l'azienda;
• controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove viene svolta l'attività aziendale;
• controversie di lavoro nei confronti dei dipendenti;
• altre controversie di natura contrattuale.
Qualche esempio:
• garantire la difesa penale nel procedimento instauratosi a carico del legale rappresentante dell'azienda o di dirigenti o altri dipendenti, per infortunio sul lavoro di un dipendente o per una violazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei cantieri edili;• • tutelare l'interesse dell'azienda alla quale viene richiesto un ingente aumento del canone di locazione dell'immobile ove ha sede la società;
• agire nei confronti del fornitore che consegna della merce difettosa e rifiuta di sostituirla;
• richiedere ad un terzo i danni causati all'interno del parcheggio aziendale a seguito di un urto del veicolo contro la cancellata aziendale.