|   |
 Attività in corso
BANCA DATI ISVAP SINISTRI RC AUTO: REGOLAMENTO
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE
Conclusa la fase della pubblica consultazione, l'ISVAP ha diramato il testo definitivo del nuovo regolamento n. 131/2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, s.g., n. 140 del 19 giugno 2009.
Durante la consultazione al pubblico, l'ANIA ha formulato
un'articolata serie di osservazioni e proposte, mirate in particolare a trasformare tale banca dati da archivio storico dei sinistri r.c. auto
a strumento antifrode più attivo, idoneo ad allertare prontamente le imprese su eventuali indici di anomalia risultanti dai sinistri registrati
grazie all'impiego di sistemi di "data mining" che ricerchino le situazioni sospette sulla base di indicatori predefiniti del rischio frode.
L'Istituto di vigilanza, tuttavia, non ha ritenuto di poter accogliere le proposte dell'ANIA per la creazione di tale modello, in quanto a suo
giudizio si discosterebbe dalle linee indicate dall'attuale quadro normativo, (articolo 135 del Codice delle Assicurazioni e articolo
120 del Codice della Privacy) e non sarebbe conforme alla posizione assunta in materia dal Garante della privacy.
Anche il nuovo regolamento, pertanto, si basa su di un modello organizzativo e funzionale di banca dati sinistri in sostanza come archivio storico,
ponendosi l'obiettivo di razionalizzare l'invio delle informazioni da parte delle imprese e di migliorarne la consultazione da parte dei soggetti
autorizzati (imprese e Autorità competenti).
In considerazione del notevole impatto del provvedimento sull'organizzazione e sulla gestione dei flussi informatici aziendali, per l'attivazione delle
nuove procedure è stato stabilito un termine di diciotto mesi dalla pubblicazione del regolamento.
PREVENTIVATORE UNICO R.C.AUTO: ATTIVAZIONE SU INTERNET
Dall'11 giugno 2009 è disponibile sui siti internet dell'ISVAP e del Ministero dello Sviluppo economico
il Preventivatore Unico dei premi r.c.auto, previsto dal Codice delle assicurazioni (art. 136).
Tale procedura di consultazione via internet ha la finalità di fornire al richiedente in tempi rapidi l'elenco
delle offerte r.c.auto di tutte le imprese del settore relative al suo specifico "profilo di rischio", con l'indicazione
dei rispettivi prezzi in ordine di convenienza economica e della data di scadenza della corrispondente tariffa r.c.auto.
Il Preventivatore Unico ha l'obiettivo di offrire un primo orientamento ai consumatori, come precisato nella GuidaRapida
disponibile sul sito dell'Istituto di Vigilanza, basato sul confronto dei "prezzi di listino" delle polizze r.c.auto (relative ad autovetture e motoveicoli
assicurati in tariffa bonus malus e con il massimale minimo di legge), poiché non può tener conto dell'eventuale scontistica dei premi, da richiedersi
direttamente alle singole imprese e non gestisce tutti i fattori che possono incidere sul calcolo dei premi di alcune imprese
(ad esempio: appartenenza dei conducenti allo stesso nucleo familiare; presenza/assenza di dispositivi di tipo "clear box" etc.).
Per scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze di guida, quindi, è comunque necessario interrogare anche i singoli preventivatori sui
siti delle imprese e informarsi non solo sul prezzo, ma soprattutto sullo specifico contenuto delle diverse polizze offerte,
specialmente con riferimento alle clausole che descrivono la garanzia "base", le esclusioni e le relative rivalse dell'assicuratore, nonché
le possibili estensioni della garanzia stessa.
A tale scopo, prima di acquistare la polizza r.c.auto, occorre esaminare attentamente la Nota informativa per il contraente che sintetizza i principali dati sull'impresa e sul contratto
r.c.auto e che, insieme alle condizioni di assicurazione, è a disposizione del pubblico sia nei punti vendita sia sui siti internet di tutte
le imprese r.c.auto.
RC AUTO: CORTE DI GIUSTIZIA UE,
L'OBBLIGO A CONTRARRE RESTA VALIDO PER L'ITALIA
TERREMOTO IN ABRUZZO: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia de L'Aquila e negli altri comuni abruzzesi,
sono stati emanati vari provvedimenti d'urgenza in favore delle zone colpite dal sisma.
Fra tali disposizioni, il Decreto Legge
28 aprile 2009, n. 39 ha stabilito, fra l'altro, in favore di tutti i soggetti residenti o aventi sede
operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori interessati dal sisma
la sospensione dal 6 aprile al 31 luglio 2009 del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali, quali le scadenze per
il pagamento dei premi di polizza (art. 6).
Il decorso dei predetti termini riprenderà alla scadenza del periodo di sospensione, mentre, qualora il decorso dovesse iniziare durante
il periodo di sospensione, tale inizio verrà differito allo scadere del periodo di sospensione stesso.
Restano confermati, peraltro, gli inviti diretti dall'ANIA alle imprese di assicurazione - ad adottare
misure a favore degli assicurati delle zone terremotate (comunicazione ANIA prot. n. 121)
, come già effettuato in occasione di analoghi eventi verificatisi in passato.
Più in particolare, l'Associazione ha invitato tutte le imprese:
1. a prorogare di trenta giorni l'ordinario termine di comporto entro il quale gli assicurati residenti
nelle zone colpite dal terremoto possano pagare i premi con scadenza compresa tra il 6 aprile e il 31 dicembre p.v.
senza incorrere nella sospensione della garanzia: tale misura volontaria potrebbe ben trovare applicazione allo spirare del
periodo di sospensione dei pagamenti fissato "ex lege";
2. a considerare in via prioritaria le necessità e le difficoltà degli agenti operanti nelle zone colpite,
anche al fine del più rapido ripristino delle strutture eventualmente danneggiate dal terremoto.
ASSICURAZIONI, E' ALLARME SUI MARGINI DELLA RCAUTO
ASSICURA 2009: STRATEGIE E LEVE COMPETITIVE PER UN
NUOVO CICLO DELL'AUTO
ASSICURAZIONI, L'RC AUTO E' AI MINIMI
RC AUTO: ISVAP, PUBBLICA CONSULTAZIONE REGOLAMENTO
BANCA DATI
RISARCIMENTO DIRETTO: MODIFICHE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE
DEI FORFAIT
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
Sviluppo economico Claudio Scajola, nella seduta del 13 febbraio 2008 ha approvato
un provvedimento che modifica il Regolamento di attuazione del sistema di risarcimento
diretto dei danni subiti in un incidente stradale (DPR n. 254/2006).
In base al Codice delle assicurazioni, tale sistema si applica: 1. in caso di
sinistro fra due veicoli immatricolati in Italia 2. per i danni materiali riportati
dal veicolo non responsabile o responsabile solo in parte dell'incidente e per
le lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino a 9 punti percentuali
di invalidità permanente) 3. sulla base del noto meccanismo di compensazione
forfetaria fra imprese dei risarcimenti effettuati, che è gestito dalla
Stanza di compensazione istituita presso un ente pubblico (CONSAP). Tramite
la CONSAP l'impresa del danneggiato (impresa gestionaria) riceve un forfait
dall'impresa del responsabile (impresa debitrice), per conto della quale ha
effettuato il risarcimento diretto al proprio assicurato -danneggiato e ha sostenuto
i relativi costi.
I forfait da applicarsi in un determinato anno sono preventivamente stabiliti
da un Comitato tecnico pubblico in base ai costi medi dei sinistri r.c.auto
dell'anno precedente.
Il provvedimento appena varato costituisce il necessario presupposto per
superare il problema - a più riprese segnalato dal settore assicurativo
- del metodo di compensazione forfetaria fra imprese innanzi descrittto, che
attualmente non risulta aderente alle caratteristiche specifiche della sinistrosità
delle varie categorie di veicoli. In altre parole, finora non è stato
possibile adottare forfait unici (cose + lesioni) differenziati per categorie
di veicoli.
La questione riveste particolare importanza proprio in relazione alle caratteristiche
del sistema di risarcimento diretto, che - a causa del noto meccanismo di
inversione della rischiosità - fa assumere rilevanza ai costi dei sinistri
subiti dai propri assicurati (ovviamente al netto del forfait): da questo
punto di vista, il metodo di compensazione con un unico forfait non consente
di distinguere tra veicoli che abbiano caratteristiche completamente diverse
nella sinistrosità subita (in termini di frequenza e di costo medio
dei sinistri, nonché di incidenza dei danni alla persona).
Il problema si pone in via generale per tutte le differenti categorie di
veicoli (con oscillazioni positive o negative medie rispetto al forfait che
determinano l'insufficienza o la sufficienza dello stesso a coprire i danni
risarciti), ma assume connotati preoccupanti in relazione al settore dei motoveicoli.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, il nuovo provvedimento è
intervenuto modificando il criterio di calcolo dei forfait (art. 13 del Regolamento).
Il DPR approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito infatti che i forfait
potranno essere differenziati, oltre che in funzione del tipo di danno (a
persone e a cose) e all'area territoriale, come finora previsto, anche in
funzione di alcune macro tipologie di veicoli, fermo restando il criterio
secondo cui nella compensazione fra le imprese deve continuare ad essere utilizzato
un numero contenuto di forfait.
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ALIQUOTA 2009
Anche per l'anno 2009, con Decreto del 23 dicembre 2008, pubblicato in G.U. 2 gennaio 2009, s.g. n. 1,
il Ministero dello Sviluppo Economco
ha confermato nella misura del 2,5% l'aliquota del contributo
al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il contributo si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti
a titolo d'imposta sulle assicurazioni (12,50%) e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%),
nonchè degli oneri di gestione sostenuti dalle imprese (deducibili nella misura del 6% ai sensi
del provvedimento ISVAP n. 2645 del 24 ottobre 2008).
TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATA 2009
Il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2009 risulta pari all'1,5%
(Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2013), in ulteriore flessione rispetto
al valore relativo all'anno 2008 che era pari all'1,7%.
Il tasso in questione rappresenta la percentuale d'incremento del premio r.c.auto (escluso l'eventuale "malus")
superata la quale, ai sensi dell'articolo 172 del Codice delle assicurazioni( d.lgs n.209/2005), il contraente può disdettare il contratto
anche oltre il termine previsto dal contratto stesso e fino al giorno di scadenza indicato in polizza.
FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE
Audizione sulla sicurezza
stradale del Presidente della Fondazione ANIA, Sandro Salvati, Dicembre
2008.
STATO DEL SETTORE ASSICURATIVO
"Affrontiamo le sfide in buona compagnia".
Intervista al Presidente ANIA, Fabio Cerchiai, Il Mondo, 28 Novembre 2008.
PREVENTIVATORE UNICO ISVAP R.C.AUTO
V DIRETTIVA AUTO: DAL 2009 MASSIMALI R.C.AUTO PIU' ALTI
PATTO PER I GIOVANI IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE E ASSICURAZIONE R.C. AUTO - IMPRESE CHE HANNO ADERITO
Il "Patto per i giovani" è stato sottoscritto da ANIA, la Polizia Stradale
e dalle Associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici,
Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
L'iniziativa ha l'obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura della sicurezza stradale, attraverso azioni educative e un "patto d'onore"
che premi i comportamenti responsabili alla guida con l'offerta di polizze speciali per gli assicurati di età compresa tra i 18
ed i 26 anni.
Le polizze verranno accompagnate da un "decalogo comportamentale" - le 10 principali regole
che salvano la vita alla guida dei veicoli - che il giovane assicurato si impegna a sottoscrivere e rispettare.
Tali polizze - predisposte da ciascuna impresa in piena autonomia e nell'ambito delle proprie valutazioni quanto a condizioni contrattuali
e di premio r.c. auto - recheranno la denominazione "Polizza patto per i giovani" e prevederanno una significativa riduzione del premio
in confronto a quello ordinariamente applicato da ogni singola impresa per la fascia d'età considerata, subordinando il beneficio economico
al rispetto di specifici obblighi comportamentali idonei a ridurre il rischio di provocare incidenti.
L'iniziativa sarà attuata, nell'arco dei prossimi tre mesi, con modalità e tempi differenti per ogni impresa:
per maggiori informazioni, invitiamo pertanto a contattare direttamente le imprese che hanno aderito al "Patto"
(cliccare qui per visualizzare l'elenco delle
imprese assicuratrici aderenti).
AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISVAP
(25 settembre 2008)
Il Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Giancarlo Giannini, ha fornito
alla Commissione Finanze della Camera indicazioni
sullo stato del mercato assicurativo.
AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ANIA
(24 settembre 2008)
Il Presidente dell'Associazione, Fabio Cerchiai, ha esposto alla Commissione Finanze della Camera
le principali problematiche del settore.
AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(16 settembre 2008)
Il Ministro Claudio Scajola ha illustrato alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati
le linee programmatiche del suo
ministero relativamente al settore assicurativo.
OBBLIGO A CONTRARRE: "RCAUTO, L'ITALIA RISCHIA LA BOCCIATURA"
Pubblicate le conclusioni dell'Avvocato generale UE sull'obbligo a contrarre
l'assicurazione r.c.auto in Italia.
Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2008.
MERCATO DELL'AUTO AL SUD: "LA COLPA NON E' DELLE COMPAGNIE"
"Non credo che si possa obiettivamente sostenere che l'acquisto di auto nuove al Sud sia condizionata dal
prezzo dell'assicurazione r.c.auto".
Intervista a Vittorio Verdone, Direttore Area Auto e Consumatori dell'ANIA. Il Sole 24 Ore Sud, 9 luglio 2008.
PREZZI R.C.AUTO: OPPORTUNITA' DI RISPARMIO DA SCONTI E BONUS
LA BANCA DATI DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI - UN PATRIMONIO PER LA SICUREZZA E LE POLITICHE ANTIFRODE
Nel corso della Conferenza stampa del 9 luglio 2008, il Professor Aurelio Donato Candian, Presidente del Comitato di Gestione del Casellario
Centrale Infortuni costituito presso l'INAIL e Francesco Facello, Dirigente responsabile, hanno presentato
i risultati dell'attività del Casellario Infortuni
la cui Banca Dati Infortuni costituisce una bacino di sicuro interesse per lo sviluppo di politiche sociali e antifrode.
Tali risultati, per quanto concerne la base dati degli infortuni derivanti da incidenti automobilistici e degli infortuni derivanti da attività
coperte da assicurazione privata facoltativa, sono anche il frutto di una proficua collaborazione tecnica in questi ultimi anni con l'ANIA e con le
imprese esercenti l'assicurazione R.C.Auto ed Infortuni.
Entro la fine del 2008 sarà pronto il primo Rapporto statitistico annuale del Casellario. Secondo Marco Fusciani, componente del Comitato di
gestione in rappresentanza del settore assicurativo privato, il Casellario oggi dispone di una banca dati pienamente operativa
in grado di fare comprendere, in modo oggettivo e preciso, il fenomeno dell'infortunistica in Italia.
SEGNALAZIONE ANTITRUST AL GOVERNO - COMUNICATO ANIA
SEGNALAZIONE ANTITRUST AL GOVERNO - STATO DELL'ARTE DELLE "LIBERALIZZAZIONI"
E LINEE GUIDA PROCONCORRENZIALI
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 11 giugno 2008, ha trasmesso
al Governo la
segnalazione AS453, recante "Considerazioni e proposte per una regolazione proconcorrenziale
dei mercati a sostegno della crescita economica", in cui ha tratto un bilancio della situazione
determinatasi dopo gli interventi di "liberalizzazione" del precedente esecutivo
nei diversi settori economici, delineando le possibili misure da porre in essere
per la soluzione dei più rilevanti problemi
concorrenziali registrati in ciascuno di tali settori.
Con particolare riferimento ai sevizi assicurativi (pagg. 21 e 22 della segnalazione),
l'Antitrust ha auspicato:
1. la formazione di intermediari indipendenti dalle imprese,
vale a dire consulenti remunerati direttamente dagli assicurati, non essendo risultato sufficiente
in chiave concorrenziale il divieto di mandato agenziale in esclusiva stabilito dal decreto n.7/2007;
2. la correzione di alcuni meccanismi dell'indennizzo diretto r.c.auto per evitare il depotenziamento
degli incentivi alla concorrenza fra imprese; ad esempio, ha suggerito che i rimborsi forfetari fra imprese
siano differenziati in funzione della tipologia di veicolo (differenziazione auspicata dal settore assicurativo,
peraltro, sin dall'introduzione dell'indennizzo diretto);
3. una maggiore semplicità ed efficacia dell'informativa e una maggiore chiarezza nei contratti assicurativi,
per quanto riguarda ad esempio gli effetti economici delle clausole "bonus malus" sul premio r.c.auto
della successiva annualità.
LE PROPOSTE DEL SETTORE ASSICURATIVO PER LA XVI LEGISLATURA
ANIA: FOCUS R.C.AUTO
Statistica trimestrale-Dati al
31 dicembre 2007.
Riquadro di approfondimento: Dati di sistema dell'indennizzo diretto - Anno 2007
LA POLIZZA AUTO PUNTA ALLA TRASPARENZA
IL COSTO MEDIO DELLA R.C.AUTO E' SCESO DEL 2,7%
ANIA: LE TARIFFE R.C.AUTO SONO STABILI
INDENNIZZO DIRETTO UN ANNO DOPO
Inchiesta
del Sole 24 Ore, 4 febbraio 2008, ad un anno di distanza dall'entra in vigore
del nuovo regime di risarcimento diretto dei sinistri r.c.auto.
ANTITRUST - PARERE SU REGOLAMENTO ISVAP IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEGLI
SCONTI E REGIME DELLA FLESSIBILITA' TARIFFARIA R.C.AUTO
Il 10 gennaio 2008 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato sul proprio sito
internet (Bollettino n. 47/2007)
il parere AS437 reso all'Istituto di Vigilanza sui profili concorrenziali degli sconti r.c.auto
(flessibilità tariffaria), disciplinati dal regolamento ISVAP attuativo dell'articolo 131
del Codice delle assicurazioni (trasparenza dei premi e delle provvigioni r.c.auto), attualmente
in fase di pubblica consultazione (ved. infra doc.ISVAP n.25/2007).
RISARCIMENTO DIRETTO R.C.AUTO- ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE MACCHINE AGRICOLE
La legge n. 222/2007,
di conversione del d.l. n 159/2007, ha escluso in via definitiva dalla procedura del risarcimento diretto
dei sinistri r.c.auto le macchine agricole, (art. 57 del Codice della strada), che già in precedenza
erano state temporaneamente escluse da tale procedura (dal c.d. d.l. "Mille proroghe", n. 300 del 28/12/2006),
fino al 1° febbraio 2008.
Anche nell'ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro sia una macchina agricola, tuttavia,
i danni eventualmente subiti dai terzi trasportati devono essere risaciti dall'assicuratore del veicolo
su cui questi erano a bordo (art. 141 del Codice delle assicurazioni).
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ALIQUOTA 2008
Con Decreto del 20 dicembre 2007, pubblicato in G.U. 4 gennaio 2008, s.g. n. 3,
Il Ministero dello Sviluppo Economco
ha confermato nella misura del 2,5% l'aliquota del contributo
per l'anno 2008 al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il contributo si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti
a titolo d'imposta sulle assicurazioni (12,50%) e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%),
nonchè degli oneri di gestione sostenuti dalle imprese (deducibili nella misura del 5,17% ai sensi
del provvedimento ISVAP n. 2563 del 15 novembre 2007).
REGOLAMENTO ISVAP SU TRASPARENZA PREMI E PROVVIGIONI R.C.AUTO - PUBBLICA CONSULTAZIONE
Il 27 dicembre 2007 l'Istituto di Vigilanza ha diramato sul proprio sito internet, per la consultazione pubblica,
uno schema di regolamento di attuazione dell'articolo 131 del
Codice delle assicurazioni, così come integrato dal c.d. decreto "Bersani 1" (decreto legge
n. 223/2006 convertito, con modifiche, nella legge n. 248/2006), che ha introdotto nuovi adempimenti
a carico delle imprese e degli intermediari in materia di trasparenza ed informativa sui premi
e sulle provvigioni r.c.auto.
Fra l'altro, il nuovo provvedimento fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del divieto di
fissare sconti massimi sui premi dei contratti r.c.auto, stabilito dal decreto "Bersani 1".
A tale proposito, il regolamento conferma la facoltà di adottare sconti commerciali "sistematici"
(la c.d. flessibilità tariffaria "sistematica"), ma nelle indicazioni fornite agli intermediari le imprese
dovranno limitarsi a fissare la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela
in un determinato periodo ("montesconti"), senza poter fissare alcun limite in ordine alla misura
dello sconto praticabile ad ogni singolo assicurato.
Sul testo in pubblica consultazione potranno essere formulate osservazioni all'Istituto fino
al 30 gennaio 2008.
Lo schema di provvedimento stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 31 marzo 2008,
a prescindere dalla data in cui sarà reso pubblico il testo definitivo del regolamento.
REGOLAMENTO ISVAP SU "BONUS MALUS": TERMINE DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE
Il 10 dicembre 2007 si è conclusa la fase di consultazione al pubblico
dello schema
di provvedimento ISVAP (doc. n.19/2007) che apporta modifiche e integrazioni al
precedente Regolamento n.4/2006 in materia, fra l'altro, di attestato di rischio e
classi di merito bonus malus.
Tale provvedimento è stato predisposto anche in attuazione dell'articolo 134, comma 4-ter,
del Codice delle assicurazioni, introdotto dal decreto legge "Bersani 2", che
ha modificato radicalmente d'imperio le regole contrattuali di penalizzazione
della classe di merito (malus) nei casi di sinistri r.c.auto con concorso
di colpa dei conducenti.
Come è previsto dalla procedura, anche su questo schema di regolamento l'ANIA ha formulato
vari rilievi, che saranno esaminati dall'Istituto insieme con tutte le osservazioni
trasmesse nei termini dagli altri soggetti interessati.
Sono ora attesi gli esiti della fase di pubblica consultazione e la diramazione
del testo definitivo del Regolamento da parte dell'ISVAP.
ANTITRUST: SEGNALAZIONE SU TRASPARENZA R.C.AUTO
ANIA: LA TRASPARENZA E'INTERESSE DELLE IMPRESE
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso al Governo, al Parlamento
e all'ISVAP un documento
in cui segnala che "occorre un ripensamento complessivo della normativa sulla trasparenza
nel settore della Rc auto per consentire una più efficace tutela del consumatore,
anche prevedendo sanzioni esplicite e significative a carico delle imprese
che non rispettino in modo sostanziale gli obblighi informativi".
A tale riguardo il Direttore dell'ANIA, Giampaolo Galli, ha affermato
che la trasparenza è un dovere
nell'interesse di tutti, a cominciare dalle imprese assicuratrici.
REGOLAMENTO ISVAP "TRASPARENZA": TERMINE DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE
E' terminata il 10 dicembre 2007 la fase di consultazione al pubblico
dello schema di regolamento
ISVAP (doc. n.16/2007) concernente la disciplina degli obblighi di informazione,
dell'interpello e della pubblicità dei prodotti assicurativi dei rami
vita, danni ed r.c.auto.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione degli articoli 185, 186 e 182 del Codice
delle assicurazioni (Titolo XIII- Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato).
La procedura prevede ora che l'Istituto valuti le osservazioni trasmesse dagli operatori del settore,
fra cui quelle trasmesse dall'Associazione, e dagli altri eventuali soggetti interessati,
e quindi provveda alla stesura e alla pubblicazione del testo definitivo del regolamento.
RISARCIMENTO DIRETTO: IL FORFAIT SI DIVIDE IN DUE
L'apposito Comitato Tecnico ministeriale ha deliberato, a maggioranza, di modificare
l'attuale rimborso forfetario integrato persone/cose, applicabile nella regolazione dei rapporti
economici interni fra imprese relativi ai sinistri r.c.auto gestiti in regime
di risarcimento diretto(CARD-CID), suddividendolo in due distinti forfait:
uno a fronte delle eventuali lesioni lievi al conducente non responsabile, o responsabile
solo in parte, ed un altro forfait a fronte di eventuali danni al veicolo e alle cose (a
sua volta differenziato in tre macroaree geografiche).
Tale controversa decisione, applicabile ai sinistri r.c.auto che si verificheranno a partire
dal 1° gennaio 2008, è stata commentata
con preoccupazione da Giampaolo Galli, Direttore dell'ANIA (Il Sole 24 Ore, 3 dicembre).
L'Associazione, infatti, aveva formulato in Comitato tecnico la diversa proposta di utilizzare
forfait integrati cose/persone specifici a seconda della tipologia di veicoli.
Tale proposta avrebbe potuto risolvere a pieno il problema dell'insufficienza del forfait integrato
unico a coprire gli ingenti risarcimenti delle lesioni personali subiti dai conducenti di motoveicoli,
e quindi il connesso problema dell'oggettivo aumento del fabbisogno tecnico per tali veicoli.
La proposta del settore assicurativo, tuttavia, non è stata ritenuta attualmente percorribile dal Comitato,
con conseguenze che appaiono negative per il nuovo sistema del risarcimento diretto.
A questo riguardo, è stato segnalato alle competenti Istituzioni che la mera suddivisione del forfait integrato
in due "voci di costo" forfetarie persone e cose, in misura identica
per tutti i veicoli (dal ciclomotore al tir), ha due serie controindicazioni:
1. non è risolutiva: contribuisce solo ad una attenuazione del fabbisogno economico del settore moto;
2. non è incentivante: indebolisce i caratteri di efficienza propri del forfait integrato cose/persone,
diminuendo la spinta alla competizione tra imprese nella verifica e nella valutazione
anche dei danni alla persona
V DIRETTIVA AUTO: ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI ATTUAZIONE
Il 24 novembre u.s. è entrato in vigore
il decreto legislativo n. 198 del 6/11/2007, (in s.o. n.228/L alla G.U. s.g. n.261, del 9/11/2007),
di attuazione della V Direttiva Auto
(2005/14/CE), nel rispetto dei criteri di delega fissati dall'art.9 della
legge Comunitaria 2006.
Tale decreto apporta modifiche ed integrazioni a vari articoli del Codice delle assicurazioni
(d.lgs n. 209/2005)
Una delle principali modifiche riguarda l'articolo 128 del Codice e comporta
l' aumento dei massimali di copertura minimi legali nella misura di 5 milioni di euro per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona, e 1 milione di euro per sinistro
per i danni alle cose.
Il provvedimento di attuazione ha confermato, tuttavia, per l'adeguamento dei massimali minimi di legge
ai nuovi e maggiori valori fissati dal legislatore europeo, un duplice termine di adempimento:
quello intermedio dell' 11 dicembre 2009, entro il quale dovranno divenire obbligatori massimali
pari almeno alla metà dei nuovi importi minimi fissati dalla V Direttiva stessa,
e quello finale dell' 11 giugno 2012 entro il quale dovranno essere obbligatoriamente previsti inuovi
massimali nella loro interezza.
Ulteriori informazioni sulla V^ Direttiva sono disponibili sul sito Ania, Area Rapporti internazionali,
sezione Attività in corso.
LIBERTA' DI SCONTI COMMERCIALI SUI PREMI R.C.AUTO
COMUNICATO ISVAP: GLOBAL ASSURANCE SRL NON ABILITATA
Con il comunicato stampa
del 30 ottobre 2007 l'Istituto di Vigilanza ha segnalato
l'attività illecita di una società, la "Global Assurance srl", che non risulta
autorizzata, o comunque abilitata, ad operare nel settore assicurativo nel nostro Paese.
Di conseguenza, l'eventuale sottoscrizione di "polizze" recanti l'intestazione di tale società
comporterebbe per i contraenti la sottoscrizione di contratti che non forniscono
alcuna copertura assicurativa (insussistenza della garanzia) e per gli eventuali intermediari
l'esercizio di attività non consentita dalla normativa vigente.
L'Organo di Vigilanza ha rammentato che invece un'altra società con denominazione simile
la "Global Assurance spa" è stata regolarmente autorizzata nel 1993 all'esercizio di alcuni
rami assicurativi.
L'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione in Italia è disponibile sia sul
sito dell'ANIA
in homepage nella sezione "COMPAGNIE e LINK" sia sul
sito dell'ISVAP in home page
nella sezione "Gli OPERATORI", sottosezione "Imprese vigilate".
REGOLAMENTO ISVAP SULLA DOCUMENTAZIONE R.C.AUTO - PUBBLICA CONSULTAZIONE
IL 18 ottobre 2007, l'Istituto di Vigilanza ha pubblicato sul proprio sito internet, con la
procedura della pubblica consultazione,
uno schema di regolamento di attuazione
degli articoli 127 - Certificato di assicurazione e contrassegno, e 143 - Denuncia di sinistro,
del Codice delle assicurazioni private (D.lgs n. 209/2005).
Per quanto concerne il certificato, il contrassegno (facsimile in allegato 1 allo schema)
e la documentazione provvisoriamente sostitutiva di tali documenti (quietanza di pagamento
del premio r.c.auto etc.), lo schema pubblicato riproduce in buona sostanza la precedente
disciplina primaria e regolamentare, introducendo tuttavia alcune previsioni che modificano in parte,
o esplicitano più nel dettaglio, i contenuti di tale documentazione assicurativa.
Per quanto riguarda il modulo di denuncia del sinistro - constatazione amichevole di incidente
(facsimile in allegato 2 allo schema), il nuovo provvedimento reca il medesimo schema oggi in vigore,
che prevede l'aggiunta al modulo di denuncia di un foglio contenente ulteriori informazioni di
natura facoltativa sui sinistri r.c.auto, al fine di alimentare la relativa banca dati ISVAP.
Il termine fissato dall'Istituto per la fase della pubblica consultazione e per la formulazione di eventuali
osservazioni è il 19 novembre 2007.
Lo schema di provvedimento in oggetto stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore
dal 1° gennaio 2008, prescindendo dalla data in cui saranno resi noti gli esiti della pubblica consultazione
e dalla data in cui sarà pubblicato il testo definitivo del regolamento in Gazzetta Ufficiale.
LIBERALIZZAZIONI: DDL BERSANI (A.S. N. 1644) -
AUDIZIONE ANIA
Si è tenuta il 24 luglio 2007 l'audizione del Presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai (accompagnato dal Direttore Auto,
Distibuzione e Consumatori, Vittorio Verdone) presso la Commissione Industria del Senato sul
nuovo disegno di legge Bersani (A.S. n. 1644)
in materia di liberalizzazioni, recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività
produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale".
Il disegno di legge che è attualmente all'esame della Commissione, infatti, prevede anche nuove disposizioni
sull'assicurazione r.c. auto e sull'assicurazione furto dei veicoli.
Nel corso dell'incontro, l'Associazione ha avuto modo di formulare sia alcune osservazioni relative alle specifiche norme del
disegno di legge in esame, sia - pur sinteticamente - alcune considerazioni sul contesto generale che caratterizza l'assicurazione
r.c. auto, con particolare riferimento ad alcune previsioni sul "bonus malus" r.c.auto introdotte dal precedente decreto legge
"Bersani 2".
DECRETO LEGGE "BERSANI 2" - CONVERSIONE IN LEGGE
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 aprile 2007, n. 40 (supplemento ordinario n. 91 alla G.U. n. 77 del 2/4/2007, s.g),
che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
Gli articoli 5 ed 8-bis del provvedimento recano disposizioni
che riguardano il settore assicurativo.
L'articolo 5 del decreto convertito in legge contempla numerose previsioni:
o Estensione a tutti i rami danni del divieto di clausole di distribuzione in esclusiva di marchio.
o Disposizioni imperativamente applicabili alle clausole delle formule tariffarie r.c. auto bonus/malus, franchigia ed assimilate.
o Realizzazione di un servizio informativo pubblico per consentire al consumatore di comparare le tariffe r.c. auto applicate
dalle diverse imprese relativamente ad ogni profilo individuale.
o Modifica all'articolo 1899 del Codice civile, con previsione della facoltà di recesso annuale - senza oneri e con preavviso
di 60 giorni - dai contratti di assicurazione danni di durata poliennale.
L'articolo 8-bis, inserito nella legge di conversione, stabilisce inoltre nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari il divieto di
addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate,
relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del decreto.
RISARCIMENTO DIRETTO - ESCLUSIONE FINO AL 1° FEBBRAIO 2008 DELLE MACCHINE AGRICOLE
In data 26 febbraio 2007 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del cosiddetto decreto
legge "Mille proroghe" (d.l. n. 300 del 28 dicembre 2006 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative").
L'articolo 2, comma 5-ter della legge di conversione del decreto
in parola (legge n. 17/2007, in supplemento ordinario n. 48 alla G.U.n.47 del 26/2/2007, in vigore dal 27 febbraio 2007) ha prorogato al 1° febbraio 2008
il termine di applicazione della procedura di risarcimento diretto per i sinistri che vedano coinvolte macchine agricole,
come definite dall'art. 57 del Codice della strada (d.lgs n. 285/1992 e successive modificazioni).
Resta fermo che i danni eventualmente subiti dai terzi trasportati (art. 141 del Codice delle assicurazioni) devono essere
risaciti dall'assicuratore del veicolo su cui questi erano a bordo, anche nell'ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti
nel sinistro sia una macchina agricola.
ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
Dal 1° febbraio 2007 è in vigore la procedura per il risarcimento diretto (DPR n. 254 del 18 luglio 2006, regolamento di attuazione degli articoli
149 e 150 del Codice delle assicurazioni), in base alla quale - in caso di incidente fra due veicoli con targa della Repubblica Italiana o
della Repubblica di S. Marino o delo Stato Città del Vaticano e regolarmente assicurati - saranno risarciti direttamente dal proprio
assicuratore, anziché dall’assicuratore del responsabile, i danni materiali subiti dal veicolo non responsabile (in tutto o in parte)
e gli eventuali danni alle cose trasportate, nonché gli eventuali danni alla persona di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità)
subiti dal conducente.
Per rendere operativa la nuova procedura, le imprese hanno sottoscritto una nuova Convenzione (CARD) sostitutiva della precedente (CID)
e l’ANIA ha sottoscritto un’altra specifica Convenzione con la CONSAP, - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. -
che gestisce la stanza di compensazione dei rapporti contabili fra imprese per i risarcimenti effettuati.
La Convenzione ANIA-CONSAP, fra l’altro, disciplina anche la procedura di rimborso dei sinistri “CARD” da parte degli assicurati che
intendano esercitare la facoltà, naturalmente se prevista dal contratto r.c.auto, di rimborsare il o i sinistri imputabili a loro totale
o parziale responsabilità, al fine di evitare l’applicazione del “malus”. CONSAP ha inoltre predisposto per gli utenti un sistema di
accesso multicanale per ottenere l’informativa sulla procedura di rimborso.
Nel corso del mese di febbraio, inoltre, per contribuire alla maggior conoscenza delle nuove regole, l’ANIA ha promosso una campagna
informativa mirata sul passaggio al nuovo sistema di liquidazione dei danni
,evidenziando il nuovo interlocutore cui devono rivolgersi i danneggiati, vale a dire il proprio assicuratore, e consigliando,
nel caso di accordo sulla responsabilità del sinistro, di firmare il “modulo blu” insieme all’altro conducente/assicurato, in modo da snellire
la procedura e ottenere il risarcimento in tempi più rapidi.
E’ inoltre stata predisposta una breve guida, redatta con linguaggio chiaro e accessibile, per illustrare le condizioni di applicazione
del nuovo sistema e le modalità da seguire per la richiesta di risarcimento.
RISARCIMENTO DIRETTO: PROVVEDIMENTO ISVAP n. 2494 -
MODIFICA COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE (REG.ISVAP n. 4/2006)
Con il Provvedimento n. 2494, che entrerà in vigore
dal 1° marzo 2007, l'Istituto di Vigilanza ha modificato la comunicazione al contraente introdotta dall'articolo 2
del Regolamento n. 4/2006, nella parte relativa alle informazioni che le imprese sono tenute- direttamente o tramite i
propri intermediari, call center etc. - a fornire ai contraenti in merito al numero ed all'importo degli eventuali sinistri "penalizzanti"
la classe di merito, qualora il contratto r.c.auto preveda la clausola che conferisce all'assicurato responsabile la facoltà
di rimborsare il sinistro per evitare il "malus".
La modifica si è resa necessaria in vista dell'applicazione della procedura di risarcimento diretto dei sinistri r.c.auto,
la cui disciplina attuativa (D.P.R. n. 254/2006 e convenzioni di diritto privato previste da tale decreto)ha tenuto conto delle
indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato concernenti il divieto di scambio di informazioni fra imprese
sul costo dei sinistri risarciti.
Le imprese, pertanto, sono impossibilitate a conoscere il costo dei sinistri effettivamente risarcito ai danneggiati.
In considerazione di tale impossibilità, l'ISVAP ha aggiornato il facsimile della comunicazione informativa riprodotto nell'allegato 1
a Regolamento n. 4 citato, distinguendo l'informativa relativa
ai sinistri non liquidati con la procedura di risarcimento diretto rispetto all'informativa concernente i sinistri liquidati
con tale procedura. Per questi ultimi l'impresa sarà tenuta ad informare il suo assicurato, responsabile in tutto o in parte del sinsitro,
che per poter conoscere l'importo esatto del sinistro stesso dovrà rivolgersi
alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A., la quale, come gestore della stanza di compensazione dei rapporti contabili fra imprese prevista dal D.P.R.
n. 254/2006, sarà l'unico soggetto abilitato a conoscere il costo effettivo dei sinistri gestiti in risarcimento diretto.
TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATA 2007
Il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2007 risulta pari al 2,0%
(Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2007-2011).
Tale valore rappresenta la percentuale d'incremento del premio r.c.auto (escluso l'eventuale "malus")
superata la quale, ai sensi dell'articolo 172 del Codice delle assicurazioni( d.lgs n.209/2005), il contraente può disdettare il contratto anche oltre il termine previsto dal contratto
stesso e fino al giorno di scadenza indicato in polizza.
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ALIQUOTA 2007
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2006, s.g. n.296,
il decreto del 15 dicembre 2006 con cui il Ministero delle Attività Produttive ha determinato nella misura
del 2,5% l'aliquota del contributo per l'anno 2007 al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il contributo si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo
d'imposta sulle assicurazioni (12,50%) e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%), nonchè degli oneri
di gestione sostenuti dalle imprese (deducibili nella misura del 5% ai sensi del provvedimento ISVAP
n. 2478 del 27 novembre 2006).
LEGGE FINANZIARIA 2007- IMPOSTA GARANZIE ACCESSORIE AUTO
La legge Finanziaria per il 2007 (n. 296 del 27.12.2006, in G.U. s.g. n. 299 del 27.12.2006, s.o. n. 244) ha provveduto a
riformulare la disposizione riguardante l'imposta sui premi delle garanzie "accessorie" all'r.c. auto o natanti - incendio,
furto, kasko, etc.- che subordinava l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento, prevista per l'assicurazione r.c. auto
o natanti, anziché quella del 21,25 per cento, al fatto che le garanzie "accessorie" fossero prestate con lo stesso contratto
della garanzia "principale" r.c. auto o natanti (art. 1-bis, comma 1, della legge n. 1216 del 1961, introdotto dal Codice delle
assicurazioni, la cui entrata in vigore era stata differita al 1°.1.2007 dal cosiddetto d.l. "Milleproroghe", n. 273/2005).
La nuova norma (art. 1, comma 320, della Finanziaria 2007) - con cui viene realizzato l'intervento correttivo più volte
sollecitato dall'Associazione per eliminare la suddetta restrizione - stabilisce che dal 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'imposta
sui premi dell'assicurazione r.c. auto o natanti (12,50 per cento) "… si applica anche alle assicurazioni di altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione", senza ulteriori condizioni in merito alle modalità
di stipulazione dei relativi contratti.
CONVENZIONE TRA ASSICURATORI PER IL RISARCIMENTO DIRETTO (CARD) - SEMINARIO ANIA
In data 26 ottobre u.s. si è tenuto in Milano il Seminario organizzato dalla Direzione Auto dell’ANIA per illustrare alle imprese
associate i profili applicativi connessi con il nuovo sistema di risarcimento dei danni da circolazione stradale che risultano
attualmente già definiti, con particolare riferimento all’analisi della struttura della Convenzione fra imprese (" CARD") prevista
dall’articolo 13, comma 1, del Regolamento attuativo dell’indennizzo diretto ( D.P.R. n. 254/2006)
Con l’ausilio dei Servizi Informatici ANIA e del Consorzio CID, inoltre, sono stati illustrati i flussi
informatici per la gestione della Convenzione " CARD" ed i principali aspetti dei flussi informatici inerenti i rapporti fra imprese e
CONSAP, in qualità di Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cui spetta la regolazione fra le imprese stesse dei rapporti economici
derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di risarcimento diretto (comma 2 del citato articolo 13).
RISARCIMENTO DIRETTO - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN GAZZETTA UFFICIALE
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n.199 del 28 agosto 2006,
il D.P.R. n 18 luglio 2006, n. 254 recante il Regolamento attuativo del
risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale, ai sensi degli articoli 149 e 150
del Codice delle assicurazioni.
Il Regolamento stabilisce che la nuova procedura di risarcimento diretto entrerà in vigore a partire dal
1° gennaio 2007, con riferimento ai sinistri che si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007.
REGOLAMENTO ISVAP n. 4/2006 SU INFORMATIVA R.C.AUTO ED ATTESTATO DI RISCHIO - ESITI PUBBLICA CONSULTAZIONE
A conclusione della fase di pubblica consultazione e preso atto delle osservazioni provenienti dai soggetti
interessati, l'Istituto di Vigilanza ha diramato
il testo definitivo del regolamento in oggetto, insieme con la sintesi degli
esiti della pubblica
consultazione effettuata dall'Istituto stesso.
L'ISVAP ha confermato nelle linee di fondo l'impianto del provvedimento sottoposto alla pubblica consultazione
- emanato ai sensi degli articoli 191 e 134 del Codice delle assicurazioni e recante disposizioni in materia di
obblighi informativi a carico delle imprese di assicurazione in occasione della scadenza annuale dei contratti
r.c. auto e in materia di attestazione dello stato di rischio - accogliendo solo considerazioni di natura puntuale
relative a fattispecie specifiche.
Il regolamento stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2007.
REGOLAMENTO ISVAP N. 3/2006 - CENTRO DI INFORMAZIONE ITALIANO
L'Istituto di Vigilanza ha emanato
il regolamento n. 3/2006 (in G.U., s.g. n. 127 del 6 giugno 2006),
per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Informazione Italiano, in attuazione delle disposizioni
del Codice delle assicurazioni in materia di risarcimento dei danneggiati in incidenti stradali avvenuti
in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello di residenza delle vittime (art. 154 del Codice, sui cosiddetti sinistri
"transfrontalieri" disciplinati dalla IV Direttiva Auto).
Il Centro di Informazione deve comunicare al danneggiato che ne faccia richiesta il nominativo
dell'impresa di assicurazione incaricata di gestire il sinistro r.c.auto, nello Stato di residenza del danneggiato stesso,
dall'impresa di assicurazione del responsabile. Nell'ipotesi in cui il danneggiato conosca soltanto
il numero di targa del veicolo che ha causato il sinistro r.c.auto, il Centro deve comunicare al danneggiato
il nominativo dell'impresa di assicurazione che presta la copertura r.c.auto e la data di scadenza
di tale copertura.
L'ISVAP, esercitando l'opzione prevista dal Codice delle assicurazioni, ha stabilito che il Centro
di Informazione Italiano - costituito presso l'Istituto stesso - acquisisca i dati inerenti le coperture
assicurative r.c.auto dei veicoli immatricolati nel nostro Paese tramite la stipula di apposita Convenzione
con l'ANIA per la fruizione dei servizi connessi alla banca dati associativa SITA,
Servizio Informatico Targhe Assicurate.
La soluzione prescelta consente di attingere ad un'ampia e consolidata base dati già esistente alimentata
attualmente in via volontaria dalle imprese di assicurazione, evitando così la creazione di un oneroso e
complesso duplicato.
Il regolamento in esame, previa stipulazione della necessaria Convenzione fra ISVAP ed ANIA,
entrerà in vigore dal 22 luglio p.v., termine previsto per il passaggio dalle suindicate modalità
puramente volontarie a modalità obbligatorie di invio delle informazioni alla banca dati SITA.
CICLOMOTORI: PUBBLICATO REGOLAMENTO SU TARGHE E PASSEGGERO
Nella G.U. s.g. n 89 del 15 aprile 2006. è stato pubblicato il
D.P.R n. 153 del 6 marzo 2006, recante le
attese disposizioni attuative dell'articolo 97 del Codice della Strada secondo cui i ciclomotori al pari
degli altri veicoli devono essere dotati di un certificato di circolazione e di una targa personale -non
trasferibile su altri ciclomotori- e devono essere registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, nonché
dell'articolo 170 del CdS che prevede la possibilità per i conducenti maggiorenni dei ciclomotori di
trasportare un passeggero, qualora il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato
di circolazione.
Il Decreto citato, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., vale a dire il 14
luglio 2006 colma solo parzialmente la lacuna creatasi nell'applicazione delle previsioni del CdS innanzi
ricordate, formalmente vigenti già dal 1° luglio 2004, ma di fatto non operative per difetto di attuazione.
A differenza di quanto profilato inizialmente, infatti, il nuovo sistema di registrazione e targatura sarà
obbligatorio soltanto per i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006, mentre per i
ciclomotori immessi in circolazione anteriormente a tale data il nuovo regime avrà carattere meramente
facoltativo.
Il Decreto a questo riguardo prevede che il proprietario di un "vecchio" ciclomotore possa aderire
volontariamente al nuovo regime, chiedendo il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione
(a cura degli Uffici della Motorizzazione oppure di società di consulenza automobilistica autorizzate),
ove intenda avvalersi delle facoltà connesse a tale regime, vale a dire la possibilità di trasportare
un passeggero - consentita solo se l'idoneità al trasporto sia attestata nel nuovo certificato di
circolazione - ed, in futuro, di attivare la procedura di risarcimento diretto dei danni da circolazione
per la quale è necessario che il veicolo sia identificato (requisito soddisfatto dalla nuova targa
essendo insufficiente l'attuale "targhino").
AGGIORNAMENTO TABELLE DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE DI LIEVE ENTITA'
Con decreto del 31 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 giugno 2006, s.g. n. 129, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito l'annuale
aggiornamento degli importi previsti dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in materia di risarcimento dei danni alla persona di lieve entità
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
I nuovi importi, con decorrenza dal 1° aprile 2006, sono i seguenti:
a) Euro 688,28 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) Euro 40,16 per ogni giorno di inabilità assoluta.
RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Dal 1° gennaio 2006 è in vigore l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni che, salvo il caso di sinistro
provocato da caso fortuito, attribuisce ai trasportati che abbiano subito danni a seguito di un incidente
stradale il diritto di essere risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale stavano viaggiando a
prescindere dalle responsabilità del sinistro.
In questi casi il trasportato danneggiato è tenuto a promuovere la procedura di risarcimento esclusivamente
nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stava viaggiando.
Quest'ultima è tenuta al risarcimento dei danni subiti fino al massimale minimo di legge (euro 774.685,35).
L'eventuale maggior danno va invece richiesto all'impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI - SEMINARIO ANIA IMPRESE R.C.AUTO
Il 27 ottobre u.s. si è tenuto in Milano il Seminario organizzato dalla Direzione Auto dell'ANIA per
illustrare alle imprese associate le principali innovazioni in materia di assicurazione r.c.auto recate
dal Codice delle Assicurazioni private
(decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239),
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.
Nel corso dei lavori, si è effettuato un esame comparativo delle disposizioni attuali rispetto alle nuove
previsioni del Codice anche per quanto concerne i tempi e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa.
Particolare attenzione è stata dedicata alle norme sul risarcimento dei trasportati danneggiati da parte
dell'assicuratore del veicolo vettore e sul risarcimento diretto da parte dell'impresa nei confronti dei propri
assicurati danneggiati, che costituiscono le innovazioni di maggior impatto per il settore.
Con l'ausilio della Direzione Informatica ANIA e del Consorzio CID, è stato illustrato, inoltre, il piano delle
attività programmate in sede associativa per i profili applicativi delle innovazioni recate dal Codice.
I documenti illustrativi consegnati in occasione del Seminario sono disponibili nel sito ANIA, Area Soci, nella
parte "documentazione" della Stanza Auto.
DANNO BIOLOGICO - TABELLE DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE DI NON LIEVE ENTITA'
Il Codice delle Assicurazioni, tra le altre novità
recate dal testo, ha precisato la definizione di danno biologico,
che risulta ora più rispondente alla consolidata elaborazione dottrinaria e giurisprudeniale in materia, ed
ha stabilito i criteri di delega per la definizione delle tabelle uniche nazionali dei valori economici
e medico legali per il risarcimento del danno biologico di non lieve entità (da 10 a 100 punti percentuali).
Ai criteri indicati dal Codice si dovrà uniformare il legislatore delegato nella predisposizione
delle suddette tabelle.
Per quanto riguarda la definizione della tabella dei valori medico-legali, proseguono i lavori della apposita
Commissione di esperti costituita presso il Ministero della salute.
La Commissione (formata da rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Welfare, della Giustizia e delle
Attività Produttive, della Società italiana di medicina legale, dell'Associazione Melchiorre Gioia, dell'ISVAP,
dell'ANIA, dell'INAIL e delle Associazioni dei consumatori) dovrebbe concludere i lavori entro la
fine del 2005.
QUADRO ECONOMICO DEL SETTORE R.C.AUTO
La Direzione Auto, coadiuvata dal Servizio Statistiche, ha predisposto un documento
di sintesi sul quadro economico che caratterizza lo specifico settore, i cui risultati sono stati rappresentati anche alla Commissione Finanze
della Camera nel corso dell'audizione dell'ANIA dello scorso 12 maggio 2005.
Nel documento si evidenzia la sostanziale stabilità dei prezzi r.c.auto nei due anni successivi al protocollo
d'intesa Marzano, siglato a maggio 2003, nonostante il trend crescente del costo dei sinistri, e si riepilogano
sia le iniziative intraprese dal mercato sia i problemi ancora aperti.
AUDIZIONE ANIA IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
Nell'audizione del 12 maggio 2005, l'Associazione ha riferito alla Commssione Finanze della Camera le proprie
osservazioni sulla proposta di legge A.C. 3623 , primo firmatario l'onorevole Lettieri, recante
modifiche alla legislazione rc.cauto in vigore.
L'ANIA ha formulato puntuali considerazioni di ordine tecnico giuridico sui singoli punti della proposta,
preventivamente esaminata alla luce della copiosa normativa degli ultimi anni, che si è contraddistinta per
la particolare attenzione riservata alla tutela dell'utente.
In occasione dell'incontro, si è potuto anche sintetizzare alla Commissione il quadro economico del settore
r.c.auto, con particolare riferimento alle tematiche ancora aperte.
CIRCOLARE ISVAP IN MATERIA DI BONUS/MALUS
L'Istituto di Vigilanza ha diramato sul suo sito internet, con la procedura della pubblica consultazione,
una nuova Circolare in materia di trasparenza
bonus/malus, sulla quale l'ANIA, ha espresso nei giorni scorsi una valutazione complessivamente positiva.
Le nuove disposizioni, fra l'altro, prevedono l'inserimento negli attestati di rischio relativi anche a moto
e ciclomotori di una classe di conversione universale, denominata CU , allo scopo di rendere ancora più agevole
il confronto tra le diverse classi liberamente adottate da ogni impresa.
L'iniziativa, analoga a quella adottata a suo tempo per le sole autovetture con Circolare ISVAP n. 260 del 1995,
appare, pertanto, apprezzabile, pur osservando che, fino ad oggi, i trasferimenti da una compagnia all'altra
sono stati in ogni caso possibili anche per moto e ciclomotori e il confronto tra le varie offerte presenti
sul mercato è stato favorito dagli strumenti di consultazione messi a disposizione per ottenere preventivi
on-line e presso i punti vendita.
La circolare dell'ISVAP, rendendo più immediato il confronto da parte degli assicurati, potrà favorire la
mobilità della clientela e l'apprezzamento della concorrenza esistente, oltre che sul prezzo della garanzia,
anche sugli strumenti contrattuali che regolano l'assicurazione r.cauto.
Come previsto dalla procedura della pubblica consultazione, l'ANIA ha provveduto a sintetizzare in un apposito
documento, inviato all'ISVAP lo scorso 15 aprile 2005, le
osservazioni tecniche e le proposte operative che l'Associazione stessa ha ritenuto opportuno formulare in merito
alla Circolare, nel comune intento di massimizzare l'efficacia delle nuove disposizioni in termini di trasparenza
ed informativa all'utenza.
Nei prossimi giorni l'Istituto di Vigilanza procederà alla stesura definitiva della Circolare, dopo aver valutato
tutti i commenti e le osservazioni fatti pervenire da chiunque ne abbia avuto interesse, e resi pubblici sul suo
sito con l'indicazione del mittente.
PATENTE A PUNTI: ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO
Il 25 novembre 2004, si è tenuto a Madrid un interessante confronto internazionale sull'applicazione della patente a punti, in vista dell'imminente introduzione del sistema in Spagna.
Il meeting, dedicato anche alla presentazione dei risultati del ramo auto in Spagna, ha consentito di confrontare
le esperienze di due paesi che, in tempi diversi, hanno già introdotto la patente a punti. In particolare, si è analizzato il caso francese
a più di dieci anni dall'introduzione del sistema e la più recente esperienza italiana, ad un anno dall'entrata in vigore della normativa. Il direttore Auto dell'ANIA, Vittorio Verdone,
ha fornito i primi risultati dell'applicazione della nuova disciplina in Italia, con specifico riferimento
agli effetti manifestatisi sul fronte assicurativo, che al momento non risultano particolarmente significativi.
Per saperne di più
RC AUTO: AL VIA IN TUTTA ITALIA LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
Dal 1 luglio 2004 per risolvere una controversia sorta a seguito di un incidente d'auto si può utilizzare la
Procedura di conciliazione. Un modo semplice, rapido e alternativo alla via giudiziaria.L'iniziativa è stata concordata
tra l'Ania e varie associazioni dei consumatori.
LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PROCEDURA DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA LIQUIDAZIONE SINISTRI R.C.A.
L’Associazione ha emanato le linee guida operative sull’applicazione delle procedure previste dal Regolamento ministeriale (D.M. attività produttive 20 febbraio 2004, n. 74)
in materia di accesso agli atti della liquidazione dei sinistri r.c. auto da parte di assicurati e danneggiati. Le linee guida, consultabili nell’Area soci del sito, affrontano tutte le
problematiche concernenti i processi che dovranno seguire le strutture aziendali rispetto alle istanze di accesso presentate dagli interessati, coniugando, in base ad una logica
di bilanciamento, le posizioni soggettive tutelate dalla disciplina sull’accesso e quelle, talora prevalenti, regolamentate ai fini della normativa sulla tutela della privacy.
Le linee guida sono state trasmesse, per le rispettive competenze, all’ISVAP e al Garante per la protezione dei dati personali, segnalando che le compagnie per il momento si
atterranno alle modalità indicate, disposte peraltro, ove occorra, a recepire eventuali osservazioni delle due Autor ità.
CID LESIONI
Per tutti i sinistri verificatisi a partire dal 1° giugno 2004, la Convenzione indennizzo diretto (CID) si applica non solo ai danni ai veicoli (senza limite di valore) ma anche alle lesioni di
lieve entità del conducente e dei passeggeri a bordo del veicolo non responsabile dell'incidente.
Per ogni danneggiato con lesioni, l'assicuratore del veicolo vettore può risarcire un importo massimo di 15.000 euro comprensivo dei danni di natura biologica, morale e patrimoniale,
nonché delle spese mediche e dei danni alle cose trasportate.
Per saperne di più
ATTUARIO INCARICATO R.C. AUTO: ISTRUZIONI DELL'ISVAP
L'ISVAP, con Circolare del 14 maggio 2004, n. 531 D, ha dettato istruzioni sulle funzioni dell'attuario incaricato nell'assicurazione r.c. auto, alla luce del Regolamento emanato
dal Ministro delle attività produttive con decreto del 28 gennaio 2004.
Le istruzioni di vigilanza, coerentemente con la normativa di legge e con le esigenze di trasparenza dell'attività d'impresa, attribuiscono all'attuario un ruolo centrale, autonomo
e indipendente nei processi di costruzione delle tariffe e di calcolo delle riserve tecniche, pur non privando le compagnie degli strumenti di intervento ordinari nell'esercizio
imprenditoriale, primo fra tutti le politiche di pricing.
La Circolare ISVAP risolve anche il problema connesso con la ritardata entrata in vigore del decreto rispetto al regime transitorio in esso dettato: per le riserve tecniche,
le analisi dell'attuario si svolgeranno con riferimento ai bilanci dell'esercizio 2004; per le tariffe in vigore al 1° giugno 2004 nonché per le modifiche intervenute entro 90
giorni dalla sua nomina , l'attuario dovrà procedere alle verifiche di sua competenza entro il 1° settembre 2004.
In allegato alla Circolare, sono riportati gli schemi delle relazioni tecniche che gli attuari dovranno predisporre con la descrizione dettagliata delle analisi compiute sia per
il calcolo delle riserve che per i processi di costruzione delle tariffe.
|
  |