Anno 2012 TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATA 2012 Come risulta dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, è stato confermato anche per l’anno 2012 il valore dell’1,5% per il tasso d’inflazione programmata.
Lo stesso rappresenta la percentuale d’incremento del premio r.c. auto (escluso l’eventuale “malus”) superata la quale, ai sensi dell’articolo 172 del Codice delle Assicurazioni (d.gls n. 209/2055), il contraente può disdettare il contratto anche oltre il termine (almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale, secondo l’articolo 172) previsto dal contratto stesso e fino al giorno stesso di scadenza indicato in polizza.
FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA – ALIQUOTA 2012 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato, anche per l’anno 2012,con decreto del 5 dicembre 2011 (in G.U. del 12 dicembre 2011s.g. n. 288) la precedente aliquota di contribuzione al Fondo Vittime Garanzie della Strada, pari al 2,5%. Come noto, il contributo si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo d’imposta sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale nonché al netto degli oneri di gestione fissati dall’Isvap.
ONERI GESTIONE - ALIQUOTA 2012 Con Provvedimento ISVAP n. 2939 del 3 novembre 2011 (in G.U. 18 novembre 2011 s.g. n. 269) è stata fissata l’aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dalla compagnie assicurative nell’anno 2012, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione.
L’Isvap ha fissato l’aliquota per gli oneri gestione al 4,1% dei premi incassati nel 2012.
LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120, ART. 14 - D.M. ATTUATIVO DEL 2 FEBBRAIO 2011 - TARGATURA OBBLIGATORIA DEI "VECCHI" CICLOMOTORI
La legge n. 120/2010, fra le numerose modifiche ed integrazioni apportate al Codice della Strada (CdS), ha introdotto anche disposizioni in merito ai ciclomotori in circolazione prima del 14 luglio 2006, che oggi possono circolare muniti soltanto del certificato di idoneità tecnica e del contrassegno di circolazione (cosiddetto "targhino"). La legge in esame ha stabilito che anche questi ciclomotori dovranno essere provvisti del certificato di circolazione e della targa personale previsti dall'art. 97 del CdS entro e non oltre il 12 febbraio 2012, secondo un calendario che è stato fissato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 2 febbraio 2011).
Dopo questa data, sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nei confronti di coloro che circolano con ciclomotori non regolarizzati (art. 14 commi 2-3 legge n. 120/2010). Fino al 12 febbraio 2012, secondo il parere formulato dall'ISVAP il 6 settembre 2011, sarà lecito stipulare contratti r.c.auto sulla base del solo telaio anche per quei ciclomotori che circolano non ancora provvisti di targa personale, pur rientrando tra quelli che avrebbero già dovuto essere regolarizzati secondo i termini intermedi calendarizzati dal Ministero, essendo tali termini puramente indicativi e previsti solo per agevolare l’espletamento delle operazioni di ritargatura.
FEDERALISMO FISCALE - PROVINCE CHE HANNO MODIFICATO L'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C. AUTO Il decreto legislativo n. 68/2011 - pubblicato nella G.U. 109 del 12 maggio 2011 - recante disposizioni attuative del federalismo fiscale, ha introdotto, fra l'altro, la facoltà per le province di variare a decorrere dall'anno 2011 l'aliquota base del 12,5% dell'imposta sulle assicurazione r.c.auto - sin dal 1997 destinata alle province stesse - con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione, stabilendo nel contempo che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - MEF (art. 17, comma 2).
Per l'anno in corso, il termine ultimo a disposizione delle province per deliberare le variazioni dell'aliquota (collegato al termine per la delibera dei rispettivi bilanci di previsione) è stato fissato al 31 agosto 2011. Dall' apposita tabella consultabile sul sito del MEF risulta che, al 1° settembre 2011, 37 province hanno modificato l'aliquota base per l'anno 2011. Tale elenco non è ancora consolidato perchè alcune province potrebbero aver inviato negli ultimi giorni di agosto le delibere di variazione al Ministero competente, il quale provvede alla loro pubblicazione entro i sette giorni lavorativi successivi alla data di ricezione.
CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCHEMA DI DECRETO - TABELLA UNICA NAZIONALE DANNO BIOLOGICO PER LESIONI "MACROPERMANENTI" Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 agosto 2011, ha approvato su proposta del Ministro della Salute uno schema di provvedimento recante la "nuova tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso". Lo schema regolamentare, ora in attesa del parere del Consiglio di Stato, è il frutto del lavoro di un'apposita Commissione istituita presso il Ministero della Salute per dare attuazione al Codice delle assicurazioni private del 2005 (articolo 138). Tale provvedimento - si legge nella nota di Palazzo Chigi -prevede "una nuova tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica", che "costituisce il superamento delle singole tabelle elaborate dai Tribunali, attualmente a base delle valutazioni, e uniforma" i "coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità".
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 12408 DEL 7 GIUGNO 2011 - DANNO BIOLOGICO PER LESIONI "MACROPERMANTI" DA INCIDENTE STRADALE "La Corte di Cassazione Civile sez. III, con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 si è pronunciata nuovamente sui criteri di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da incidente stradale.
Con tale sentenza, fra l'altro, la Cassazione: 1. ha ribadito che, per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti), trova sempre applicazione la tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, predisposta dal legislatore in attuazione dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni (d.lgs n. 209/2005); 2. ha ritenuto - in attesa dell'analoga tabella unica di legge per le lesioni di non lieve entità (da 10 a 100 punti - c.d.macropermanenti), prevista dall'articolo 138 del Codice e non ancora diramata - di riconoscere come parametri generali da porre alla base del risarcimento del danno su tutto il territorio nazionale quelli elaborati dal Tribunale di Milano. In presenza delle molteplici ed eterogenee tabelle applicate dai diversi Tribunali a livello locale, infatti, la Cassazione ha ravvisato la necessità di uniformare il risarcimento del danno biologico per le lesioni macropermanenti subite da vittime della strada residenti in regioni diverse".
AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ Con Decreto del 17 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n. 147 del 27 giugno 2011 , il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad aggiornare gli importi previsti dall'art. 139, comma 1, del Codice delle Assicurazioni relativi alle lesioni di lieve entità di cui alla tabella attuata con il Decreto del Ministero della Salute il 3 luglio 2003.
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 1° MARZO 2011
La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 1° marzo 2011, ha vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso del cliente in materia di accesso a beni e servizi; in pratica i premi e le prestazioni assicurative devono essere gli stessi per gli uomini e per le donne.La Corte ha stabilito che tale illegittimità diverrà efficace a far data dal 21 dicembre 2012, concedendo un periodo di transizione affinchè gli Stati membri possano provvedere al riguardo ed gli assicuratori possano curare l'adeguamento dei propri prodotti.
LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N. 10, DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, C.D. "MILLE PROROGHE" - MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI EFFICACIA DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE IN GIUDIZIO.
Segnaliamo che è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione al d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, c.d. "mille proroghe", che limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, prevede la proroga di 12 mesi, e cioè fino al 20 marzo 2012, quale termine di efficacia dell'obbligo di esperire un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione, come condizione di procedibilità dell'azione in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.
TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATA 2011
Anche per l'anno 2011 il tasso d'inflazione programmata risulta pari all'1,5% (Documento di Programmazione Economico-Finanziaria). Il tasso in questione rappresenta la percentuale d'incremento del premio r.c. auto (escluso l'eventuale "malus") superata la quale, ai sensi dell'articolo 172 del Codice delle assicurazioni (d.lgs n.209/2005), il contraente può disdettare il contratto anche oltre il termine (almeno 15 giorni, secondo l'articolo 172) previsto dal contratto stesso e fino al giorno di scadenza indicato in polizza. FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ALIQUOTA 2011 Anche per l'anno 2011, il Ministero delle Sviluppo Economico - con decreto 30 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2010 - ha confermato l’attuale aliquota di contribuzione al Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ammonta al 2,5% dei premi r.c. auto al netto degli oneri di gestione. ONERI DI GESTIONE - ALIQUOTA 2011 Con provvedimento dell'ISVAP n. 2843 del 11 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale s.g. n. 273 del 22/11/2010, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dalle imprese di assicurazione nell'anno 2011, ai fini fra l'altro della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. L'aliquota è stata fissata dall'ISVAP nella misura del 4,75% dei predetti premi. Il citato provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Secondo tale disposizione, il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione deve essere commisurato all'ammontare dei premi incassati, escluse le tasse e le imposte e al netto degli oneri di gestione. Attività trattate nel corso dell'anno precedente Anno 2010
AZIONI DI SURROGA DA PARTE DELL'INPS Legge n. 183 del 04.11.2010 art.42 (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all' INPS). La norma è finalizzata ad agevolare le surroghe dell'INPS verso gli assicuratori r.c. auto per il recupero dei costi conseguenti all'erogazione di prestazioni per indennità di malattia a favore di assicurati INPS vittime di incidenti stradali. La norma introduce: un obbligo di denuncia dei medici all’INPS di tutti gli eventi di danno da cui possa scaturire la surrogazione dell’Istituto nei confronti dei terzi responsabili un obbligo a carico di tutti gli assicuratori r.c. auto, di comunicare, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, all’INPS il nominativo del danneggiato che abbia richiesto un risarcimento per danni alla persona. L'INPS, entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, è tenuto a trasmettere all’impresa di assicurazione un “certificato di indennità corrisposte” (CIR), attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo e, conseguentemente, l’impresa assicuratrice procede ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato.
D.M. n. 180/2010 ATTUATIVO DEL D.Lgs. n. 28/2010 - MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE Segnaliamo che in data 4 novembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 il Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, recante la determinazione delle modalità di attuazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il decreto legislativo (in G.U. 5 marzo 2010, n. 53 s.g.), finalizzato a snellire il contenzioso giudiziario, prevede che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, avvalendosi di Organismi professionali specializzati. Tali Organismi, che possono essere sia pubblici sia privati, devono fornire le garanzie di serietà ed efficienza fissate dal provvediemtno e rispettare le condizioni previste per l' iscrizione nel registro degli Organismi istituiti presso il Ministero della giustizia. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 19 marzo 2010. Il decreto stabilisce inoltre che qualora la controversia insorga in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di contratti assicurativi, bancari e finanziari, a partire dal 19 marzo 2011 l'esperimento del tentativo di mediazione costituirà condizione pregiudiziale obbligatoria per poter attivare l'eventuale contenzioso giudiziario.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE Il 29 luglio 2010 è stata emanata la legge n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", (in G.U. s.g. n. 175 del 29 luglio 2010) di riforma del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/92). Sono state approvate misure più stringenti rispetto alla precedente normativa. Fra le modifiche recate dalla nuova disciplina, è stato previsto l'aumento delle sanzioni per chi produce o commercializza minicar e ciclomotori che superano i 45 chilometri all'ora, per coloro che li alterano e per chi li guida.E' stata inoltre introdotta la cosiddetta "tolleranza zero alcool" per i guidatori di età inferiore a 21 anni - e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente "B" - e guidatori professionali, per i quali il tasso alcolemico alla guida deve essere appunto pari a "zero" pena l'applicazione di misure sanzionatorie molto severe (quali ad esempio la revoca o la sospensione della patente per i conducenti professionali a seconda del tasso alcoolemico rilevato). Come in altri Paesi dell'Unione Europea è stata prevista la cosiddetta "guida assistita" per i minorenni, per cui sarà possibile per chi ha compiuto 17 anni esercitarsi alla guida di un'autovettura se munito di patentino e assistito da un conducente adulto con esperienza di guida.E' stata stabilita, infine, la decurtazione di 8 punti dalla patente all'automobilista che non lascia passare i pedoni sulle strisce pedonali.
AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA PERSONA DI LIEVE ENTITÀ Con Decreto del 27 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n. 137 del 15 giugno 2010 , il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad aggiornare gli importi previsti dall'art. 139, comma 4, del Codice delle Assicurazioni relativi alle lesioni di lieve entità di cui alla tabella attuata con il Decreto con il Ministero della Salute il 3 luglio 2003.
REGOLAMENTO ISVAP N. 35/2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL TITOLO XIII DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Sulla base degli esiti della seconda Pubblica Consultazione, l'ISVAP ha emanato in data 26 maggio 2010 il Regolamento n. 35 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del Codice delle Assicurazioni. Il Regolamento ha la finalità di rafforzare la trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati. Nella Relazione di presentazione sono illustrate le principali innovazioni introdotte dal provvedimento; in particolare, per i contratti r.c.auto è stato introdotto il Fascicolo Informativo differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i natanti, che deve contenere esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, al fine di fornire agli assicurati un'informazione mirata sulla tipologia di veicolo/natante per il quale viene richiesta la copertura.
REGOLAMENTO ISVAP N. 34/2010 - PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI CONTRATTI ASSICURATIVI L'ISVAP, al termine della fase della pubblica consultazione, ha pubblicato sul proprio sito internet il Regolamento n. 34/2010 sulla vendita a distanza dei contratti assicurativi via telefono ed internet, con la relativa relazione e gli esiti della pubblica consultazione, in attuazione degli articoli 183 e 191 del Codice delle Assicurazioni Private. Come altri soggetti interessati, anche l'Associazione aveva formulato proprie osservazioni sullo schema di regolamento, in parte accolte dalla Vigilanza che nella stesura definitiva ha confermato in ampia misura l'impianto normativo originario del provvedimento.
TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATA 2010 Il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2010 risulta pari all'1,5% (Documento di Programmazione Economico-Finanziaria). Il tasso in questione rappresenta la percentuale d'incremento del premio r.c.auto (escluso l'eventuale "malus") superata la quale, ai sensi dell'articolo 172 del Codice delle assicurazioni(d.lgs n.209/2005), il contraente può disdettare il contratto anche oltre il termine previsto dal contratto stesso e fino al giorno di scadenza indicato in polizza.
FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ALIQUOTA 2010 Anche per l'anno 2010, conDecreto del 18 dicembre 2009, (in G.U. 9 gennaio 2010, s.g. n. 6), il Ministero delle Sviluppo Economico ha confermato nella misura del 2,5% l'aliquota del contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il contributo si applica ai premi r.c.auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo di imposta sulle assicurazioni (12,50%) e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%), nonchè degli oneri di gestione sostenuti dalle imprese e fissati annualmente con provvedimento ISVAP.
ONERI DI GESTIONE - ALIQUOTA 2010 Con provvedimento dell'ISVAP n. 2757 del 30 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.g. del 15 dicembre 2009, n. 291, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dalle imprese di assicurazione nell'anno 2010, ai fini fra l'altro della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. L'aliquota è stata fissata dall'ISVAP nella misura del 6,1% dei predetti premi.
Il citato provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Secondo tale disposizione, il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione deve essere commisurato all'ammontare dei premi incassati, escluse le tasse e le imposte e al netto degli oneri di gestione.