Parallelamente all'attività di consulenza prestata agli associati e di studio della normativa tributaria, l'ufficio ha intrapreso una serie di iniziative volte a favorire l'adozione di disposizioni normative in diverse aree della materia fiscale.
IVA
VI direttiva IVA: l'ufficio, tuttora coinvolto in un lungo ed elaborato confronto in sede di VAT working group CEA con la DG TAXUD della Commissione UE, ha contribuito a indurre la Commissione ad accantonare la prospettiva di rendere imponibili i servizi finanziari (fra cui le assicurazioni, già soggette all'imposta sui premi) attraverso metodologie di complessa applicazione e a privilegiare riflessioni congiunte relativamente alla possibilità di razionalizzare la normativa esistente e a studiare misure di esenzione sugli acquisti di servizi in outsourcing da parte degli operatori finanziari. Un recente documento della Commissione UE ha confermato la volontà di proseguire verso soluzioni di ampia condivisione atte a modernizzare la normativa della VI direttiva IVA nel contesto di una razionalizzazione delle ipotesi di esenzione.
Una positiva evoluzione in tale ambito dovrebbe consentire di riaffermare le argomentazioni del settore a favore dell'esenzione delle operazioni di coassicurazione, ancora oggetto di rilievi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Inoltre, in occasione dell'adozione della direttiva sulla territorialità delle prestazioni di servizi fra soggetti passivi IVA aventi sede in Stati membri diversi, l'ufficio ha intrapreso una serie di colloqui con l'Agenzia delle Entrate, finalizzati ad ottenere chiarimenti in merito alla conferma del regime di esonero da adempimenti di fatturazione per le prestazioni assicurative e riassicurative intracomunitarie.
Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
Sebbene le imprese di assicurazione non siano tenute ad applicare gli IAS nella redazione del bilancio di esercizio (salvo il caso non frequente in cui una compagnia abbia i titoli negoziati in mercati regolamentati e non rediga il bilancio consolidato) e quindi non siano al momento destinatarie delle disposizioni fiscali del D.Lgs. n. 38 del 2005 applicabili ai soggetti IAS compliant, la struttura è comunque impegnata a seguire l'evoluzione e le interpretazioni della citata normativa, nella prospettiva non lontana di un'applicazione degli IAS a tutto il settore assicurativo
Il servizio fiscale ha partecipato ai lavori della Commissione per lo studio dei criteri di adeguamento della disciplina di determinazione del reddito di impresa ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
La struttura siede altresì nel working group IFRS del CEA costituito per lo studio degli effetti fiscali dei principi contabili internazionali. Lo stesso working group, tenendo presenti le specificità del settore assicurativo, sta valutando le implicazioni dell'iniziativa della Commissione UE di prospettare una base imponibile comune per la tassazione delle società a livello europeo.
Fondi sanitari integrativi
La struttura, anche in collaborazione con altri uffici dell’Associazione, continua ad approfondire le problematiche recate dal Decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 in materia di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e dal Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 27 ottobre 2009, che contiene la normativa di attuazione.
In particolare, l'analisi dei citati provvedimenti è orientata a sostenere e motivare nelle sedi competenti le interpretazioni che riteniamo coerenti con lo spirito della normativa al fine di rendere efficace e operativa la normativa stessa.
Tenuto conto che la normativa de qua subordina il beneficio fiscale (in termini di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati ai fondi negoziali nei limiti di € 3.615,20) alla condizione che le risorse specificamente impegnate da detti fondi per l'erogazione delle prestazioni per cure odontoiatriche e L.T.C. (cc.dd. prestazioni vincolate) siano non inferiori al 20 per cento dell’ammontare delle somme complessivamente impegnate, si è rappresentata la necessità che detta verifica sia effettuata ex ante, cioè in relazione alle somme “destinate” a tali modalità di assistenza.
La chiave interpretativa che si ritiene compatibile con l'intento del legislatore è quella di poter tener conto, ai fini del calcolo del limite del 20 per cento, anche dei premi assicurativi eventualmente versati per la copertura delle prestazioni “vincolate”.