Il 28 febbraio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n.181/2011, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004, volto a garantire un elevato livello di protezione dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, migliorando la qualità dei servizi e istituendo pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto.
Il regolamento riguarda i passeggeri che viaggiano con servizi regolari per una distanza superiore ai 250 Km, mentre al di sotto dei 250 Km e in caso di servizi occasionali, si applica solo parzialmente. Si concede, inoltre, agli Stati membri la facoltà di escludere in parte dal campo di applicazione i servizi regolari interni e quelli che prevedono almeno una fermata al di fuori dell’Unione per un periodo non superiore ai quattro anni e rinnovabile una volta.
L’articolato disciplina, fra l’altro, il trattamento dei reclami, gli obblighi di informativa, l’assistenza alle persone disabili e gli obblighi delle imprese di trasporto in caso di annullamento del viaggio o in caso di ritardo.
Il provvedimento, inoltre, regola il risarcimento e l’assistenza in caso d’incidente, in particolare si prevede che per ogni singolo sinistro, l’importo massimo previsto dalla legislazione nazionale per decesso o perdita o danneggiamento del bagaglio non possa essere inferiore: (i) a 220.000 Euro per passeggero e (ii) 1.200 Euro per bagaglio, mentre è contemplato il risarcimento in toto in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle. Infine, è prevista a carico del vettore, in caso d’incidente, un’assistenza ragionevole e proporzionata per le immediate esigenze del passeggero (cibo, indumenti, trasporto,…), con la possibilità di limitare il costo complessivo dell’alloggio a 80 Euro a notte per due notti.
Il Regolamento entra in vigore il 20 marzo 2011 e si applica dal 1° marzo 2013.
Lo scorso 17 dicembre 2009 è stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, il testo della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, comunemente nota come Direttiva “Solvency II”.
La Direttiva definisce e prevede l’entrata in vigore, a partire dal 31 ottobre 2012, di un nuovo regime di solvibilità: “Solvency II”.
Per le compagnie e i gruppi assicurativi Solvency II rappresenta un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo dei requisiti di capitale comportando sostanziali modifiche nella definizione/valutazione delle riserve tecniche e dei requisiti di solvibilità (Minimum e Solvency Capital Requirement, rispettivamente MCR e SCR), nei criteri di ammissibilità degli attivi a copertura delle riserve e degli elementi del patrimonio disponibile, nei principi generali in materia di governance, controllo interno e risk management nonché nell’informativa al mercato e di vigilanza.
Il lungo iter di approvazione della Direttiva ha portato allo stralcio delle disposizioni riguardanti la possibilità che le imprese appartenenti a gruppi assicurativi potessero avvalersi di un supporto patrimoniale di gruppo per coprire tutta o parte della differenza tra SCR e MCR. Tali disposizioni hanno, infatti, incontrato la resistenza di alcuni Paesi preoccupati di una possibile riduzione della patrimonializzazione delle imprese locali facenti parte di gruppi multinazionali. È comunque previsto un riesame della questione entro tre anni dal 31 ottobre 2012.
In generale, l’industria assicurativa europea ha accolto positivamente l’approvazione della Direttiva “Solvency II”, sebbene abbia sottolineato di considerare l’esclusione delle disposizioni sui gruppi assicurativi come un’opportunità persa per introdurre uno strumento efficiente ed efficace per la gestione del capitale a livello di gruppo.
In relazione a numerosi aspetti, la Direttiva Solvency II rimanda all’emanazione, da parte della Commissione europea, di norme di attuazione (“Implementing Measures”) volte a definire i dettagli tecnici dei principi generali sanciti in Direttiva. Il processo relativo alle Implementing Measures di secondo livello si dovrebbe concludere con la formale adozione della “Proposal for level 2 Implementing Measures” entro ottobre 2011 e l’adozione delle misure di attuazione di secondo livello nel primo trimestre 2012.
Il 19 gennaio scorso. La Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva che integra il quadro legislativo relativo alla supervisione finanziaria in Europa.
La proposta introduce delle modifiche alle direttive 2003/71/CE (cd Prospetto) e 2009/138/CE (cd. Solvibilità II), al fine di specificare l’esercizio di alcuni poteri dell’EIOPA (l’autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’ESMA (l’autorità degli strumenti finanziai e dei mercati). In particolare per quanto concerne l’EIOPA l’articolato definisce:
le aree in cui l’Autorità potrà proporre norme tecniche tese ad accelerare la convergenza fra i controlli e in vista dello sviluppo di un “corpo unico di regole” a livello europeo;
le modalità per dirimere le controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere;
gli emendamenti necessari per adattare le direttive esistenti alla creazione delle nuove autorità.
La proposta legislativa, inoltre, rinvia la data di recepimento della direttiva Solvibilità II da parte degli Stati membri al 31 dicembre 2012 e la sua entrata in vigore al 1° gennaio 2013 in coincidenza con la fine dell’esercizio finanziario.
Tutte le misure di attuazione vengono trasformate in atti delegati (art. 290 del Trattato dell’Unione) con il conseguente maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Infine, alcuni articoli attribuiscono alla Commissione europea la facoltà di adottare atti delegati che prevedono misure transitorie per determinate disposizioni di Solvibilità II (fra l’altro, per la valutazione delle attività e passività, la governance, il reporting di vigilanza, la determinazione e classificazione dei fondi propri, la formula standard e il calcolo delle riserve tecniche), fino ad un periodo massimo che può variare dai tre ai dieci anni a seconda degli articoli e che sarà determinato attraverso atti delegati in base alle esigenze emerse, anche sulla base dei risultati del QIS5, in modo da agevolare un’applicazione graduale al nuovo regime.
I requisiti di transizione dovrebbero essere almeno equivalenti alla situazione esistente e incoraggiare le imprese ad adeguarsi ai nuovi standard il prima possibile. In termini di requisiti di solvibilità, ciò significa che i requisiti durante il periodo di transizione non dovrebbero essere più alti del SCR e non inferiori alla somma fra MCR e il 50% della differenza tra SCR e MCR.
Le principali misure transitorie sono riassunte nel seguente schema:
Aree di intervento
Durata massima del periodo transitorio
Requisiti minimi vigenti nel periodo transitorio
Sistemi e strutture necessari per far fronte agli obblighi di reportistica
3 anni
Rispetto norme vigenti al 31.12.2012
Imposizione di una maggiorazione del capitale (in caso di deviazioni della Formula Standard)
10 anni
Riferimento al SCR transitorio
Sistemi di governance
3 anni
Rispetto norme vigenti al 31.12.2012
Contenuto e tempistica delle informazioni che devono essere pubblicate
3 anni
Sintesi di alto livello delle informazioni
Valutazione attività/passività
10 anni
Rispetto criteri di valutazione vigenti al 31.12.2012
Calcolo delle riserve tecniche
10 anni
Rispetto norme vigenti al 31.12.2012
Criteri per la classificazione dei fondi propri
10 anni
Rispetto norme vigenti al 31.12.2012
Calcolo del SCR
10 anni
SCR transitorio (compreso tra SCR e MCR + ½ (SCR-MCR))
Calcolo della solvibilità di gruppo
10 anni
SCR transitorio
Equivalenza Paesi Terzi
5 anni
La proposta è in fase di negoziazione al Consiglio e al Parlamento europeo per essere approvata secondo il consueto iter legislativo attraverso la procedura di codecisione.
Nel quadro della sua attività diretta a creare un sistema finanziario più sicuro, a prevenire future crisi e a ripristinare la fiducia dei consumatori, la Commissione europea ha proposto il 12 luglio 2010 un pacchetto di misure volte a rafforzare la tutela dei consumatori dei servizi finanziari.
In quest’ambito oltre a proporre delle modifiche da apportare alle attuali norme europee, destinate a migliorare ulteriormente la protezione dei titolari di depositi bancari (modifica della direttiva 94/12/CE sui depositi bancari) e dei piccoli investitori (modifica della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori), la Commissione, con la pubblicazione di un Libro Bianco, ha avviato anche una consultazione pubblica per migliorare la tutela dei titolari di polizze assicurative, istituendo dei sistemi di garanzia degli assicurati in tutti gli Stati membri.
I sistemi di garanzia degli assicurati dovrebbero costituire la protezione di ultima istanza dei consumatori quando le compagnie di assicurazione non sono in grado di onorare i loro impegni contrattuali, offrendo una tutela contro il rischio di inadempienza qualora una compagnia assicuratrice cessi l'attività. Questi schemi offrirebbero, infatti, una protezione versando un indennizzo ai consumatori o garantendo la validità del contratto di assicurazione, ad esempio, agevolando il trasferimento delle polizze ad un assicuratore solvibile o al sistema di garanzia stesso.
Contrariamente a quanto avviene per i settori delle banche e dei valori mobiliari, non esiste attualmente una normativa europea sui sistemi di garanzia nel settore delle assicurazioni. Attualmente 12 Stati membri gestiscono uno o più sistemi di garanzia degli assicurati che coprono polizze del ramo vita e/o non vita. Il livello di protezione e i criteri di ammissibilità, nonché le modalità di intervento o di finanziamento, variano da un sistema all'altro.
Nel documento, la Commissione propone di adottare una direttiva per fare in modo che tutti gli Stati membri istituiscano dei sistemi di garanzia degli assicurati che ottemperino a una serie minima di requisiti, la cui proposta dovrebbe essere pubblicata l’anno venturo.
Il Libro Bianco, in particolare, presenta le seguenti proposte:
relativamente al campo di applicazione territoriale, che il Fondo di Garanzia sia basato sull’”home country principle”, cioè copra non solo le polizze emesse dagli assicuratori nazionali ma anche quelle vendute dalle rappresentanze di imprese nazionali operanti in altri Stati membri;
che copra sia l’assicurazione vita che danni, sia le persone fisiche che le piccole e medie imprese;
che vi sia la possibilità di introdurre limiti al risarcimento o altre forme di riduzioni nelle prestazioni del Fondo;
che il Fondo sia finanziato con un sistema ex ante dai contributi degli assicuratori, integrato da eventuali contributi ex post in caso di necessità. La Commissione è favorevole ad un periodo di transizione prima di arrivare al livello considerato appropriato. Questo livello è stato determinato nel 1,2% della raccolta premi che potrebbe essere raggiunto nell’arco di dieci anni, quindi con un contributo annuale di 0,12%;
In questo quadro è opportuno ricordare che la futura regolamentazione Solvency II incrementerà sensibilmente il livello di protezione dei consumatori. Di conseguenza pur riconoscendo l’obiettivo della Commissione di salvaguardare gli assicurati anche nelle più estreme circostanze, occorre tuttavia evitare di imporre obblighi “sproporzionati” al settore che rischierebbero di andare in ultima analisi a detrimento dei consumatori.
Garantire un reddito da pensione adeguato e sostenibile per i cittadini UE è attualmente una priorità per l'Unione e continuerà ad esserlo in futuro. Conseguire questi obiettivi in un'Europa che invecchia costituisce una sfida di rilievo. La maggior parte dei paesi dell'UE ha cercato di prepararsi a questa situazione riformando i propri sistemi pensionistici.
Nel 2008 erano quattro le persone in età lavorativa (15-64 anni) per ogni cittadino UE di 65 anni o più. Entro il 2060 tale rapporto diventerà di due ad uno. La recente crisi economica e finanziaria ha aggravato e amplificato l'impatto di queste tendenze demografiche. Le difficoltà a livello di crescita economica, bilanci pubblici, stabilità finanziaria ed occupazione hanno reso più urgente l'adeguamento delle pratiche di pensionamento e delle modalità di accumulo dei diritti alla pensione. La crisi ha mostrato che occorrono maggiori sforzi per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei regimi pensionistici.
In questo quadro il 7 luglio scorso la Commissione europea, con la pubblicazione di un Libro Verde, ha aperto un dibattito pubblico a livello europeo sui modi per garantire pensioni adeguate, sostenibili e sicure e sulle migliori possibilità che ha l’UE di sostenere gli sforzi nazionali in questo.
Il Libro verde esamina il quadro pensionistico europeo, sfruttando le sinergie della politica economica e sociale e della regolamentazione dei mercati finanziari. È per questo che in esso sono trattati numerosi temi, come: il prolungamento della vita attiva, il mercato interno delle pensioni, la mobilità delle pensioni attraverso l'UE, le lacune della normativa UE, il futuro regime di solvibilità per i fondi pensione, il rischio di insolvenza dei datori di lavoro, un processo decisionale informato e la governance a livello dell'Unione.
Esso mira in particolare ad affrontare le seguenti questioni:
garantire redditi da pensione adeguati e la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pensionistici;
conseguire il giusto equilibrio tra lavoro e pensione e facilitare il prolungamento della vita attiva;
eliminare gli ostacoli per le persone che lavorano in diversi paesi dell'UE, come pure gli ostacoli al mercato interno dei prodotti pensionistici;
rendere le pensioni più sicure, nel quadro della recente crisi economica, sia nell’immediato che a lungo termine;
garantire che le pensioni siano più trasparenti affinché i cittadini possano prendere decisioni informate sui propri redditi da pensione.
La consultazione riguarda sia le politiche economiche e sociali che la regolamentazione del mercato finanziario. Non presenta proposte politiche concrete, ma intende raccogliere opinioni su possibili azioni future a livello europeo e rappresenta senza dubbio una grande opportunità per l’industria assicurativa di sottolineare il ruolo essenziale che può svolgere in quest’ambito e di presentare le proprie soluzioni.
Il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha pubblicato un Libro Verde sui mezzi di ricorso collettivo al fine di individuare le migliori soluzioni per agevolare la risoluzione di casi di ricorsi di massa, di fornire mezzi efficaci per i risarcimenti collettivi e di ridurre al contempo la concorrenza sleale o le distorsioni di mercato che potrebbero derivare da pratiche illegali che colpiscono un gran numero di consumatori.
Il documento esamina la situazione attuale in materia di mezzi di ricorso e identifica gli ostacoli che si frappongono a un efficace ricorso dei consumatori in termini di accesso, efficacia ed onerosità, ma non tratta dei mezzi di ricorso collettivo per le vittime delle infrazioni alla normativa antitrust comunitaria, a causa della specificità di questa normativa.
Nel Libro verde la Commissione europea sottopone al dibattito quattro diverse opzioni basate su un grado progressivamente crescente di intervento comunitario:
nessuna azione nell'immediato, ma un semplice monitoraggio delle misure introdotte o in via d'introduzione;
cooperazione tra Stati gli Stati membri per estendere i sistemi nazionali di ricorso collettivo ai consumatori di altri Stati membri in cui non sussistono tali meccanismi;
un mix di strumenti politici per rafforzare i mezzi di ricorso per i consumatori (compresi i meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie, un potere conferito alle autorità nazionali di forza pubblica di sollecitare i fornitori a indennizzare i consumatori e l'estensione delle procedure di composizione dei piccoli ricorsi ai ricorsi collettivi);
misure vincolanti o non vincolanti per introdurre negli Stati membri una procedura giudiziaria di ricorso collettivo.
La Commissione in ogni caso sottolinea che sono necessarie disposizioni di salvaguardia affinché le imprese non subiscano azioni infondate, danni punitivi o costi eccessivi e evidenzia che fra le questioni da affrontare devono essere incluse il finanziamento della procedura, la legittimazione attiva, la scelta tra opt-in e opt-out e i criteri per la distribuzione del risarcimento.
Le eventuali osservazioni sul Libro verde dovranno essere inviate a Bruxelles entro il 1° marzo 2009 per essere integrate in un rapporto orientativo che sarà pubblicato nella seconda metà dell'anno.
La proposta di direttiva, presentata dalla Commissione nell’estate 2008, è volta a completare il quadro normativo comunitario già applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, attuando il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro, avuto specifico riguardo all’accesso a beni e servizi, alle aree della sicurezza sociale e all’assistenza sanitaria.
Nel provvedimento è prevista una norma speciale per i servizi assicurativi e bancari, in riconoscimento del fatto che l’età e la disabilità possono costituire un elemento essenziale della valutazione del rischio per certi prodotti. Di conseguenza, è attribuita agli Stati membri la facoltà (c.d. opt in/opt out) di consentire delle differenze nei premi e nelle prestazioni individuali in funzione dell’età e dell’handicap, ove essi siano un fattore determinante nella valutazione dei rischi in base ad accurate rilevazioni attuariali e statistiche.
Quanto all’iter dell’articolato in esame, il Parlamento ha confermato che, nell’ambito dell’offerta dei servizi finanziari, l’utilizzo nell’analisi del rischio dei fattori età e disabilità non debba essere considerato discriminatorio. Il Consiglio, i cui lavori non sono ancora terminati anche a causa di alcune perplessità di carattere costituzionale di alcuni stati membri sul testo della Commissione, sembra orientato a favore di una sostanziale conferma del testo originale per quanto concerne la normativa sui servizi finanziari, in modo che gli Stati membri, a determinate condizioni, considerino sempre l’utilizzo dell’età e della disabilità come elementi non discriminatori.
Una volta approvato dal Consiglio, il testo sarà oggetto di un ultimo voto da parte del Parlamento europeo e sarà recepito nelle legislazioni nazionali entro due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Nell’aprile 2009 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione con cui si è impegnata a migliorare le misure di protezione degli investitori per i principali prodotti di investimento preassemblati (“packaged”) acquistabili da investitori al dettaglio. La normativa esistente in materia di trasparenza dei prodotti e di distribuzione, infatti, differisce a seconda della forma giuridica del prodotto e del canale di distribuzione, pertanto l’obiettivo della Commissione, esplicitato nella Comunicazione, è di ricercare un livello di protezione degli investitori al dettaglio che non cambi in funzione della forma giuridica del prodotto o del canale distributivo, attraverso quindi un approccio orizzontale che sostituisca l’attuale frammentazione settoriale.
Queste misure orizzontali potrebbero essere adottate nel quadro della procedura Lamfalussy, in modo da prevedere principi e requisiti di base uniformi per tutti prodotti e per gli operatori interessati, unitamente a requisiti di dettaglio adeguati alle specificità dei diversi prodotti. L’approccio prevede iniziative distinte per l’elaborazione dell’informativa da fornire al cliente, che avrebbero come punto di riferimento l’informativa per i fondi comuni, e per le regole sulla distribuzione e sui conflitti di interesse, che avrebbero a loro volta come “benchmark” le disposizioni della direttiva MIFID.
Il problema principale è la individuazione dei prodotti di investimento al dettaglio preassemblati. Le discussioni in corso vertono innanzitutto sull’ambito di applicazione del perimetro dei prodotti, che risulta ancor più complessa data l’eterogeneità dei mercati europei. Il campo di applicazione potrebbe,infatti, non riguardare i prodotti assicurativi ovvero potrebbe essere limitato alle polizze unit-linked e index linked ovvero essere esteso ai prodotti vita “tradizionali” di risparmio garantito, che, però, non sono prodotti d’investimento con il rischio a carico del sottoscrittore, requisito posto come essenziale dalla Commissione.
Nei prossimi mesi la Commissione europea inizierà ad elaborare proposte dettagliate avvalendosi anche dei pareri dei Comitati di terzo livello della procedura Lamfalussy (in particolare CESR e CEIOPS) e in parallelo con la revisione della direttiva sull’intermediazione assicurativa e di quella MIFID al fine di poter perseguire il maggiore allineamento possibile.
La Commissione europea ha pubblicato nel novembre 2010 un documento di consultazione concernente la revisione della Direttiva intermediari 2002/92 (IMD) con l’obiettivo di uniformare il campo di applicazione, di identificare gli ambiti d’intervento con particolare riguardo ai temi della trasparenza e del conflitto d’interessi e di estendere le regole dell’intermediazione alla vendita diretta.
In questo quadro, la Commissione ha intenzione di prevedere due regimi: uno per la vendita dei prodotti assicurativi in generale e uno per i prodotti c.d. PRIPs (prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati), ispirato quest’ultimo ai principi MiFID.
Al riguardo, in sede CEA (la Federazione europea degli assicuratori) è stata ribadita, da un lato, l’opportunità che ogni futura legislazione riconosca la diversità dei sistemi distribuitivi caratterizzanti i singoli mercati europei, sostenendo quindi la necessità di un approccio di minima armonizzazione, dall’altro, l’importanza dell’adozione di un approccio proporzionato nei confronti della distribuzione assicurativa che tenga conto dei diversi canali distributivi, delle differenti necessità del consumatore e della variegata complessità dei prodotti
Le principali questioni sollevate dal documento hanno riguardato:
1.le informazioni da fornire al consumatore. La Commissione, per migliorare la qualità delle informazioni fornite al consumatore al fine di renderlo maggiormente consapevole dei propri diritti, ha ritenuto che i requisiti sull’informativa, previsti dalla direttiva IMD, debbano essere estesi a tutti i canali di distribuzione, inclusa la vendita diretta, e che debba essere valutata l’introduzione della definizione di “consulenza”.
In sede europea, da parte dei mercati, si è sottolineato la necessità di dover tener conto delle specificità del modello distributivo “diretto”, nei confronti del quale dovrebbero, al massimo, essere applicabili solo alcuni dei punti attualmente previsti dalla direttiva. Relativamente alla necessità o meno di fornire una definizione di consulenza, è stato concordato che, se sarà introdotta una definizione, questa, in linea con i dettami della direttiva, debba tener conto delle specificità tipiche dell’intermediazione assicurativa.
Infine, è stata confermata l’importanza di preservare la possibilità di vendita senza consulenza per alcuni particolari prodotti in cui non si ravvedono esigenze specifiche di tutela per i consumatori (come nel caso di polizze collettive o laddove non esista un contatto diretto fra fornitore e consumatore), ovvero quando gli stessi esplicitino la volontà di non avvalersi di tale servizio;
2.il conflitto d’interessi e la trasparenza. La Commissione ha espresso l’intenzione di rivedere le regole sul conflitto d’interessi e sulla trasparenza ispirandosi alla normativa MiFID di primo livello ed estendendola alla IMD. In particolare, sono stati richiesti dei pareri relativamente agli obblighi di informazione, alla nozione di consulenza (nel caso in cui i prodotti assicurativi possano essere collocati con o senza assistenza), e sulla possibilità di prevedere particolari disposizioni in materia di trasparenza della remunerazione.
In sede CEA è stato evidenziato che l’attuale disciplina prevista dalla direttiva IMD rappresenta un buon punto di partenza per mitigare tale conflitto e che se la Commissione, nonostante ciò, decidesse di intervenire, il conflitto d’interessi potrebbe essere attenuato dall’informativa sullo status del distributore e sul suo ruolo verso i consumatori e la compagnia d’assicurazione, nonché dalla capacità del distributore di comprendere e spiegare al consumatore le caratteristiche del prodotto offerto.
Con riferimento all’idea della Commissione di riprendere le regole MIFID di primo livello, il CEA ha affermato che, da un lato, è opportuno attendere la fine dei lavori di revisione della direttiva MIFID, dall’altro, che la stessa MIFID rischierebbe di creare pesanti oneri senza reali vantaggi, posto che è stata pensata per gli asset manager e le imprese d’investimento.
Relativamente alla trasparenza della remunerazione, il CEA ha ribadito che ogni Stato membro ha determinato la propria disciplina sulla trasparenza tenendo conto del contesto giuridico, sociale, e culturale che caratterizza ogni mercato. Pertanto, ha criticato la richiesta di esporre nel dettaglio tutti i costi distributivi in quanto la futura normativa deve essere proporzionata e sufficientemente flessibile nel tener conto delle differenze delle varie strutture di distribuzione che caratterizzano i singoli mercati. Tuttavia, qualora la Commissione decida di intervenite, il CEA ritiene che una soluzione appropriata potrebbe essere quella di favorire una trasparenza “automatica e obbligatoria” concernente l’indicazione della “forma remunerativa” utilizzata e l’esplicitazione del soggetto che remunera l’intermediario;
3.il campo d’applicazione. La Commissione, per garantire il principio del “level playing field”, fra tutti i canali distributivi, ha proposto l’estensione della direttiva alla vendita diretta.
Il CEA ha evidenziato che le regole della IMD non si applicano alla vendita diretta e che se la Commissione estenderà il campo di applicazione, dovrà tener conto della necessità di non creare ulteriori oneri finanziari e amministrativi senza apportare dei reali vantaggi per i consumatori. Conseguentemente, ha richiesto alla Commissione un approccio proporzionato, affermando che, in ogni caso, le disposizioni in materia di responsabilità professionale, registrazione e notifica non dovrebbero essere applicate.
Inoltre, è stato ribadito che occorre conservare l’attuale regime di esenzione previsto dalla IMD e si confermato il sostegno ad una definizione di intermediario assicurativo basata sull’attività svolta;
4.gli oneri amministrativi e l’efficienza negli affari transfrontalieri. La Commissione ha manifestato la volontà di inserire nella direttiva la definizione di LPS e stabilimento che agevoli il processo di notifica e più in generale lo svolgimento dell’attività transfrontaliera.
Il CEA si è dichiarato favorevole all’introduzione della definizione di libera prestazione di servizi prevista dal protocollo di Lussemburgo. Inoltre ha sostenuto l’opportunità di migliorare l’efficienza e la fattibilità del processo di notifica attraverso l’introduzione di un modello di versione elettronica sulla base di un format già previsto nel protocollo di Lussemburgo.
5.le qualifiche professionali. La Commissione ha auspicato la definizione di principi generali comuni per i requisiti professionali per tutti i canali di distribuzione, ivi compresa la vendita diretta.
A tale riguardo, i mercati europei hanno sottolineato che le imprese già adempiono a tali requisiti in quanto sono responsabili della formazione dei propri dipendenti. Pertanto, non si ravvisa la necessità di introdurre ulteriori disposizioni che aggravino gli oneri in capo alle imprese.
6.la distribuzione dei prodotti PRIPs. La Commissione ha considerato la normativa MIFID, come punto di riferimento per tutti i distributori di prodotti PRIPs, con particolare riguardo alla consulenza, al comportamento, agli incentivi e al conflitto d’interessi.Il CEA ha riaffermato, da un lato, che l’incertezza sul campo di applicazione di PRIPs non agevola, al momento, una presa di posizione, dall’altro, che gli stessi principi dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti assicurativi e modulati secondo i canali di distribuzione, le necessità del consumatore, la complessità del prodotto e il livello di rischio dello stesso consumatore, sottolineando, inoltre, che l’attuale IMD già prevede valide soluzioni al riguardo e costituisce un buon punto di partenza per affrontare il conflitto d’interessi.
Una volta terminata questa fase di consultazione, la Commissione ha intenzione di formulare una proposta di direttiva entro fine anno.
La proposta di direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli è volta a modificare la direttiva 98/71/CE, armonizzando il regime di protezione ivi previsto attraverso l'introduzione della c. d. clausola di riparazione, la quale esclude da detto regime quei componenti che sono indispensabili per ripristinare la funzione o l'aspetto originario di un prodotto.
Il provvedimento in esame riveste particolare rilievo in riferimento alla produzione e alla commercializzazione dei pezzi di ricambi visibili degli autoveicoli, per cui è seguito con grande interesse sia dagli assicuratori e dagli automobilisti che dall'industria automobilistica, soprattutto in quegli Stati membri come l'Austria, la Francia, la Germania, la Grecia, il Portogallo e i paesi nordici ove vige ancora un regime protezionistico.
È quindi probabile che il provvedimento incontri forte opposizione nelle varie tappe del suo iter, attualmente in fase iniziale, per cui la sua approvazione potrebbe richiedere tempi assai lunghi.
La liberalizzazione a livello planetario dei servizi assicurativi è stata avviata nel 1997 dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), con l'Accordo generale sullo scambio di servizi (GATS) che mira a realizzare l'apertura dei mercati dei paesi membri, senza alcun vincolo di reciprocità, attraverso l'applicazione dei principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita, il cui rispetto è garantito da un meccanismo per la composizione delle controversie e da disposizioni sanzionatorie.
In campo assicurativo, l'Accordo si proponeva un duplice obiettivo: l'attuazione della libertà di stabilimento, attraverso rappresentanze e società controllate, e l'introduzione della libera prestazione di servizi in alcune aree specifiche quali l'assicurazione del trasporto internazionale di merci e la riassicurazione.
Tuttavia, fin dall'inizio, questo processo di liberalizzazione ha fortemente deluso le aspettative dell'Unione Europea in considerazione della notevole modestia degli impegni assunti dai suoi partners extraeuropei in rapporto ai propri.
Né questa situazione di forte squilibrio si è attenuata negli anni seguenti, in ragione dei continui rinvii subiti dalla nuova tornata negoziale (il Millennium Round) che l'OMC avrebbe voluto avviare all'inizio del 2000 allo scopo di compiere ulteriori progressi sulla via della liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, in ragione delle forti divergenze che contrappongono i paesi in via di sviluppo ai paesi industrializzati.
Dopo lo stallo dei negoziati, durante il biennio 2006/2007, sulla globalizzazione (c.d. Doha round), lanciati oltre sei anni fa in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), a causa del mancato accordo sulla riduzione dei sussidi in campo agricolo e sui tagli tariffari per i beni industriali fra Stati Uniti, Europa e il G20, cioè il gruppo dei venti paesi più sviluppati fra quelli in via di sviluppo, sembra che il 2008 rappresenti l'anno del loro rilancio e da Ginevra arrivano finalmente chiari segnali di progresso.
Una conferenza ministeriale, che dovrebbe dare una nuova spinta alla liberalizzazione del commercio internazionale, dovrebbe aver luogo a fine maggio, anche se la strategia al momento adottata sembrerebbe condurre ad un accordo separato su agricoltura e industria rimandando a una seconda fase i capitoli sui servizi e facilitazioni commerciali.
Relativamente alle negoziazioni sull'accesso ai mercati dei servizi, il segretariato dell'OMC avrebbe l'intenzione di indire una "Signalling Conference". Questa conferenza dovrebbe costituire l'occasione di definire il massimo impegno di liberalizzazione nei vari settori dei servizi da parte dei paesi maggiormente coinvolti, a cui dovrebbe seguire una tornata finale di richieste/offerte di liberalizzazione entro la fine dell'estate.
La Commissione europea, pur considerando il Round negoziale una priorità, ha al contempo intrapreso una serie di negoziati bilaterali (FTAs), che dovrebbero mirare a un alto grado di liberalizzazione degli scambi, compresi i servizi e gli investimenti, con diversi paesi economicamente emergenti da un alto (Corea del Sud, India e paesi ASEAN) e con regioni con stretti legami con l'Europa (regione del Golfo Persico, paesi del Mediterraneo, paesi dell'America Centrale e Meridionale), senza trascurare l'orientamento pro-sviluppo che da decenni caratterizza le relazioni economiche e commerciali con il gruppo dei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico.