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MALATTIA

SONO DISPONIBILI POLIZZE SANITARIE CHE TUTELANO DAL RISCHIO CORONAVIRUS?

Di recente molte compagnie di assicurazione, per essere più vicine ai propri dipendenti e ai propri assicurati, hanno sviluppato prodotti assicurativi che offrono una copertura anche in caso di contagio da coronavirus.

COSA PREVEDONO QUESTE POLIZZE?

Prevedono il ricovero per malattia, il periodo di convalescenza post ospedaliera e il rimborso per le spese mediche sostenute (ad esempio gli esami diagnostici). In alcuni casi la prestazione assicurativa tradizionale è stata affiancata da servizi di assistenza telefonica disponibili h24, in grado di fornire anche pareri medici immediati. In altri è stata previsto il riconoscimento di un’indennità giornaliera anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19.

AUTO

Abito in un comune della prima “zona rossa” e mi è scaduta la polizza auto il 28 aprile, ma non ho potuto rinnovarla. Cosa devo fare?

L'assicurato che ha la residenza in uno dei comuni della c.d. "zona rossa”, ha la facoltà di continuare con la stessa compagnia e il premio (o le rate di premio) della polizza r.c. auto scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, può essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure “…..mediante rateizzazione, comunque entro l’anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate” con la compagnia.  
Chi, invece, preferisce rivolgersi ad una diversa compagnia, può beneficiare di un periodo prorogato, rispetto ai normali 15 giorni, di ulteriori 15. Quindi, ha in tutto 30 giorni dalla scadenza della “vecchia” polizza per sottoscriverne una nuova o per rinnovare quella scaduta.

Per maggior chiarezza: questo periodo esteso a 30 giorni dal c.d. decreto “Cura Italia” spetta a tutti gli assicurati, in qualunque zona d’Italia abitino, le cui polizze r.c. auto sono scadute e non rinnovate o in scadenza dal 21 febbraio fino al 31 luglio 2020 (v. anche di seguito domande n. 3 e n. 5).

Abito in un comune della prima “zona rossa” e mi è scaduta la polizza auto il 20 aprile, ma so che posso pagarla il 31 maggio. Se nel frattempo causo un incidente, la compagnia di assicurazione paga ugualmente i danni?

, la sospensione del pagamento dei premi r.c. auto per polizze in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è riservata ai residenti nella c. d. “zona rossa”.
In questo caso la compagnia deve prestare la copertura assicurativa ed è tenuta al pagamento dei danni causati a seguito di incidenti, anche in assenza del pagamento del premio durante il periodo di sospensione stabilito per legge.

Ho sentito che in tutta Italia gli assicurati ora hanno diritto al cosiddetto periodo di proroga del pagamento della r.c. auto, non di 15 giorni ma di 30 giorni: è vero?

, in base al c.d. decreto legge “Cura Italia”  tutti gli assicurati r.c. auto - ovunque siano residenti sul territorio nazionale – fino al 31 luglio 2020 possono usufruire di  un periodo successivo alla scadenza della loro polizza r.c. auto esteso per legge dai 15 giorni attuali a 30 giorni, con riferimento ai contratti assicurativi r. c. auto scaduti e non ancora rinnovati o che scadranno nel periodo compreso tra il 21 febbraio u.s. ed il prossimo 31 luglio, data finale fissata dal suddetto decreto.

Mi scade la polizza r.c. auto in questi giorni: cosa possa fare per rinnovarla?

In base alle linee guida emanate dall’ANIA per l’attività degli agenti (recentemente aggiornate con un addendum che ha regolato l’attività fuori sede), molti agenti, per venire incontro alle necessità degli assicurati, si sono organizzati tenendo aperta al pubblico la sede della propria agenzia (quando e con le modalità previste dai protocolli sanitari vigenti) mettendo anche a disposizione numeri di telefono e siti internet dedicati.

Sempre nell’ottica di fornire il maggior supporto possibile agli assicurati, anche le compagnie hanno attivato, via web, servizi e/o un numero a loro dedicato.

Quindi, è opportuno informarsi e telefonare o consultare il sito del proprio agente e della compagnia di assicurazione che interessa anche in questa c.d. "Fase 2" dell'epidemia.

Inoltre, in questo frangente eccezionale causato dal Coronavirus, anche l’IVASS, l’Istituto di vigilanza sulle imprese di assicurazione ha dato parere favorevole all’utilizzo di modalità semplificate per la stipula a distanza delle polizze assicurative, incluse quelle r.c. auto, con adeguata informativa e sempre con il consenso espresso dei contraenti interessati. Ad esempio, se l’interessato non voglia/non possa recarsi di persona a sottoscrivere la polizza oppure se l’agenzia sia chiusa in quel momento.

Questa possibilità è stata di recente confermata per legge dal c.d. decreto "Rilancio" fino al termine del periodo emergenziale, fissato al 31 luglio p.v. (v. art. 33 – “Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato”). Pertanto, fino a tale data, anche per stipulare un contratto r.c.auto è possibile utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata, a condizione che sia allegata copia di un documento di riconoscimento valido di chi sottoscrive il contratto, si faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e il tutto sia conservato insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. L'agente o altro intermediario dovrà comunque consegnare al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Per l’emergenza sanitaria non uso la mia auto. Posso sospendere la polizza r.c. auto?

Sì, è possibile: il c.d. decreto legge “Cura Italia” ha introdotto, a partire dal 30 aprile scorso, la facoltà per il proprietario di un veicolo assicurato di chiedere alla compagnia la sospensione della copertura assicurativa fino al 31 luglio prossimo. Questa facoltà è prevista per tutte le tipologie di veicoli (autovetture, moto, scooter, motorini ecc..), è a titolo gratuito e va ad aggiungersi e non a sostituire la facoltà di sospensione eventualmente prevista dal contratto.
Al riguardo, infatti, occorre ricordare che la grande maggioranza dei contratti r.c. auto già prevede in via volontaria la facoltà per l’assicurato di chiedere la sospensione. In tal caso l’interessato potrà chiedere di sospendere la copertura assicurativa, sulla base del contratto, anche oltre il 31 luglio p.v.

Durante il periodo di sospensione della polizza r.c. auto posso lasciare la macchina parcheggiata in strada?

No, non è possibile perché la legge chiarisce che, durante la sospensione del contratto r.c. auto, è vietata la circolazione e la sosta dell’auto, o di altro mezzo, su strada ad uso pubblico e su aree aperte al pubblico (es. parcheggio di un supermercato, stazione di rifornimento, garage condominiale aperto e accessibile al pubblico). L’auto con polizza r.c. auto sospesa deve essere custodita in un’area privata chiusa (come un box/ altro ricovero) il cui accesso non sia consentito al pubblico.

Se durante il periodo di sospensione della polizza r.c. auto ho un incidente nella strada davanti casa, la compagnia paga i danni che ho causato o no?

No, se l’assicurato chiede di sospendere la polizza r.c. auto, (in base alla legge o al suo contratto) non può circolare o lasciare in sosta la macchina, lo scooter o altro mezzo su strada ad uso pubblico e su aree aperte al pubblico (v. domanda 6) perché ha temporaneamente “congelato” l’operatività della copertura assicurativa per danni causati dall’auto stessa a persone e cose. Ciò è valido fino a quando lo stesso assicurato non decide di riattivare la polizza. Se l’auto causa danni a terzi, quando è in movimento (es. tampona un’altra auto) oppure in sosta (es. perché si disinnesta il freno a mano), tali danni (se ricorrono i requisiti) vengono risarciti dal Fondo Vittime della Strada presso CONSAP- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, il quale però farà rivalsa nei confronti del conducente/ proprietario del veicolo responsabile per recuperare quanto abbia dovuto pagare ai danneggiati.

Per esigenze di lavoro devo usare l'auto di frequente. Se vengo tamponato in un incidente, come posso chiedere il risarcimento?

Occorre informarsi e telefonare o consultare i siti delle compagnie che, anche nell'attuale "Fase 2" dell'epidemia di Covid-19, continuano a mantenere attivi servizi telefonici dedicati e altre modalità on line. Ciò vale anche per quanto riguarda l’apertura dei sinistri e la procedura di risarcimento dei danni.

CASA

ESISTONO PRODOTTI CHE TUTELANO GLI EVENTUALI DANNI CHE POTREBBERO DERIVARE DALL'USO DI INTERNET?

Sono ormai molte le compagnie che offrono, nell’ambito di prodotti multirischio specifici per la casa e la famiglia, estensioni per il rischio cyber.

COSA COPRONO QUESTE POLIZZE?

Possono coprire la perdita/distruzione di dati o il danneggiamento del pc dovuto al malfunzionamento di dispositivi informatici sia dell’assicurato che di un suo familiare causati da Malware. Molti prodotti forniscono assistenza tecnica immediata per riparare il pc, per contenere il danno in caso di perdita o diffusione involontaria di dati.

QUESTE COPERTURE TUTELANO SOLO DAI DANNI DEI PC UTILIZZATI IN AMBITO DOMESTICO?

Sì, solo in ambito domestico perché In caso di smart working effettuato tramite il pc dato in dotazione dal proprio datore di lavoro si dovrebbe attivare una copertura specifica.

Aeronautica e Trasporti

L’emergenza in atto sta esponendo la merce trasportata a danneggiamenti dovuti a ritardi nell’esecuzione del trasporto, soste prolungate in aree portuali e terminal adibiti al transito di merce deperibile e refrigerata. Quali sono gli impatti sulle coperture?

Le coperture merci (es. ICC (A) 2009) presuppongono un danno fisico/materiale alla merce e non viene coperto il puro danno da ritardo.
Per la loro operatività occorre innanzitutto un danno alla merce trasportata.

ICCA (A)
RISKS COVERED
“1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below.
Nelle esclusioni non viene contemplato il caso di epidemia o pandemia, ma alla clausola 4.5. viene escluso il ritardo
loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against…”
Nella revisione delle ICC 2009 si è l’eliminata l’espressione proximately presente invece nel testo del 1982, per cui non viene più posta la condizione che i danni siano in relazione “prossima” con il ritardo.
L’eliminazione è avvenuta per rendere ancora più esplicito che il danno da ritardo non è coperto, ed è pacifica la loro non indennizzabilità in base alle ICC 82.

Ci sono stati casi di rifiuto di accettare merci provenienti dall’Italia in assenza di certificazione “Virus free”, senza prova di contaminazione e/o danneggiamento?

In mancanza di prova del danno alla merce questo non può ritenersi coperto.

Potrebbero essere coperte le spese di rispedizione/trasbordo?

La clausola Forwarding Charges delle ICC A recita:
“12.Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered under this insurance, the Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured”.
Quindi occorre che il viaggio sia “terminated” e la merce prosegua verso la destinazione originaria o comunque compia il viaggio per il quale c’è copertura.
In linea di principio dunque la forwarding charges clause potrebbe operare (anche tenuto conto che questo tipo di costi potrebbe rientrare negli obblighi di salvataggio ex art. 1914 c.c., Institute Cargo Clauses 2009 MINIMISING LOSSES, AIMU ALL RISKS CARGO CLAUSES (1/1/2004) Sue and Labour Clause) ma occorre comunque che il viaggio sia dichiarato concluso dal vettore, mentre per ora (almeno nella gran parte dei casi) ci sono state situazioni di ritardo o maggiore complessità nell’eseguire il trasporto.

Ci sono clausole che permettono di ridurre l’esposizione al rischio in caso di accumulo di merce in un determinato luogo?

Esistono vari testi di accumulation clauses (che sono state particolarmente rilevanti negli anni recenti ad esempio nel caso dell’incendio nel porto di Tianjin) che disciplinano per l’appunto eventualità che a causa di eventi esterni vi sia uno stoccaggio incrementato di merci in un determinato porto/terminal/area.
Un esempio di clausola di accumulo è presente nel caso St. Paul Fire & Marine Insurance Company v. Novus International, Inc., (2011), dove la clausola recitava:
“Should there be an accumulation of the interests insured beyond the limit(s) of liability expressed elsewhere in this policy by reason of any interruption of transit or circumstances beyond the control of the Insured’s corporate risk manager or equivalent, or by reason of any casualty, or at a transshipping point, or on a connecting conveyance, this Insurer shall, provided notice of such accumulation is given to this Insurer as soon as practicable after it becomes known to the Insured’s corporate risk manager or equivalent, hold covered such excess interest and shall be liable for the full amount at risk, but in no event shall this Insurer’s liability exceed twice the limit of liability set forth in Sub–Clause 13.1”.

Quali sono i principi in materia di forza maggiore nel diritto inglese?

Nel diritto inglese non si riscontra una force majeure doctrine, ossia un principio destinato a operare ogni volta che si verifica l’impossibilità di eseguire un contratto.
In mancanza di una force majeure clause la parte che si trova nell’impossibilità di eseguire rischia di non avere alcuno strumento disponibile.
Esiste una grande varietà di clausole, alcune clausole operano solo se l’adempimento è “prevented” oppure reso “impossible”, per cui la clausola non opera qualora le circostanze sopravvenute rendano l’adempimento solo più complesso o ritardato; altre clausole invece sono ispirate a minor rigore, operando anche qualora l’adempimento sia “hindered” o “delayed”.
In ogni caso come regola generale:
i. la parte che invoca la forza maggiore è tenuta ad operare con la massima diligenza per superare le difficoltà e rispettare le obbligazioni assunte;
ii. la force majeure exception non può inoltre essere invocata quando il contratto è divenuto semplicemente più oneroso o meno redditizio;
iii. l’onere della prova delle circostanze che determinano la forza maggiore grava sulla parte che la invoca;
iv. in caso di ambiguità o dubbio nell’interpretazione della clausola di force majeure essa va interpretata in modo restrittivo, e a sfavore della parte che la richiama;
v. la tempestività nell’invocare il ricorso della forza maggiore e nel rispettare i termini previsti nel contratto è imperativa, eventuali ritardi anche modesti possono comportare la decadenza dal diritto a richiedere l’esonero, anche qualora non vi sia un termine espresso di decadenza.

Una situazione come il Covid 19 è prevista nei contratti di trasporto marittimo o nei charter party?

Numerose clausole impiegate nei formulari di trasporto marittimo e charter party contengono espresso riferimento a "epidemics" o “pandemics”, "quarantine"; BIMCO ha elaborato nel 2015, a seguito della diffusione della epidemia di Ebola, le Infectious or Contagious Diseases Clause for Voyage and Time Charter Party.
Altre clausole analoghe sono state elaborate nelle scorse settimane da Intertanko specificamente per il caso di Covid-19.
Queste clausole fanno sì che gli armatori non siano tenuti a fare scalo in porti di zone colpite dall’epidemia, con formulazione del tipo: “The Vessel shall not be obliged to proceed to or continue to or remain at any place which, in the reasonable judgement of the Master/Owners, becomes is an Affected Area after the date of, whether or not such place was an Affected Area at the time of entering into this Charter Party or became so thereafter.”
Per “Affected Area” si intende una area che “in the reasonable judgement of the Master or Owners, there is a risk of exposure to the Vessel, crew or other persons on board to the Disease and/or to a risk of quarantine or other restrictions being imposed in connection with the Disease”.

L'epidemia COVID-19 può rendere un porto “unsafe” (esponendo a rischi l'equipaggio e la nave)?

La definizione classica di safe port è contenuta nel caso The Eastern City, 1958: "A port will not be safe unless, in the relevant period of time, a particular ship can reach it, use it and return from it without, in the absence of some abnormal occurrence, being exposed to danger which cannot be avoided by good navigation and seamanship".
Nei contratti di noleggio a tempo il noleggiatore è tenuto a dare disposizioni di operare solo in safe ports, ed in alcuni formulari (es. Baltime) è previsto un esplicito divieto per il noleggiatore di dare disposizioni di fare scalo in un porto dove si sono verificate febbri o epidemie.

Quale è la disciplina nel trasporto marittimo?

L’articolo IV(2) delle Hague-Visby Rules (eventualmente applicabili al charter party per effetto di una paramount clause) prevede un espresso esonero di responsabilità per situazioni tra le quali può ricadere quella in atto.
“2. Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from: …
(h) Quarantine restrictions
(j) Strikes or lockouts or stoppage or restraint of labour from whatever cause, whether partial or general
(l) Saving or attempting to save life or property at sea
(q) Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or neglect of the agents or servants of the carrier.
4. Any deviation in saving or attempting to save life or property at sea or any reasonable deviation…”.

Il mercato assicurativo ha elaborato una esclusione per il Codiv-19?

Si, nel mercato inglese è stata elaborata nelle scorse settimane la CORONAVIRUS EXCLUSION CLAUSE, che recita:
“Your Insurance Policy does not / This Insurance does not {delete as applicable} cover any claim in any way caused by or resulting from:
a) Coronavirus disease (COVID-19);
b) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
c) any mutation or variation of SARS-CoV-2;
d) any fear or threat of a), b) or c) above.
LMA5391”

Alcuni vettori/corrieri stanno chiedendo di essere manlevati nel caso in cui non riescano a consegnare la merce con formale sottoscrizione della presa in consegna alla ricezione delle merci, da parte degli aventi diritto (es. mancata firma sui documenti del trasporto o su altri dispositivi quale tablet elettronico a mano degli autisti) per evitare il rischio di contatti/contagi degli autisti con i terzi ricevitori. È ammissibile una simile richiesta di manleva generalizzata?

Non è ammissibile in via generale, occorre fare una valutazione del caso concreto.
Non sembra ammissibile nei casi in cui il ricevitore/destinatario sia munito di adeguate misure di sicurezza e prevenzione per evitare contatti.
La impossibilità di farsi sottoscrivere il documento di trasporto all’atto della riconsegna fa probabilmente sì che non operi immediatamente il meccanismo previsto all’articolo 1698 c.c. “Estinzione dell'azione nei confronti del vettore “Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”, ma fa carico al ricevitore/destinatario di sollevare immediatamente dopo, e comunque appena possibile, le eventuali riserve al vettore in una comunicazione separata.

Si sono verificati casi di spedizioni di beni tipo mascherine, dispositivi medici, nel caso di viaggi non diretti e trasbordi presso porti/aeroporti, con blocchi in dogana seguiti da sequestri o ‘misteriose sparizioni’ (forse ad opera di autorità locali - senza apparente e valido motivo - per essere presumibilmente destinate all’utilizzo interno del paese di transito)

L’evento sembra inquadrabile come furto, l’epidemia ha costituito di fatto l’occasione per il prodursi dell’evento, non la causa in senso stretto.
La fattispecie dovrebbe rientrare nell’ambito di copertura di una polizza merci che si estende al furto (o a situazioni quali pilferage, non delivery etc.).
Va tenuto conto tuttavia che molti paesi hanno introdotto divieti alle esportazioni di simili prodotti in mancanza di autorizzazioni ad opera delle autorità dal paese di partenza, per cui il trasporto potrebbe avvenire contra legem ed un provvedimento di blocco della merce potrebbe essere inquadrato come sequestro/confisca.

Una partita di merce deperibile è stata recentemente spedita dall’Italia ad un paese extraeuropeo via aerea con scalo intermedio in un aeroporto europeo. Nella fase di transito presso lo scalo intermedio, il vettore aereo - per cause non ancora acclarate - ha imbarcato sul volo per la destinazione finale solo una parte dei colli che componevano l’intera partita, pianificando il reimbarco dei colli rimasti a terra 4 giorni dopo. Trattandosi di merce viaggiante con ghiaccio secco, si è reso necessario rimpiazzare il refrigerante di questi colli per evitare che il prolungato tempo di transito portasse a un calo di temperatura e quindi a un deperimento della merce. L’intervento non è stato tuttavia possibile in quanto la compagnia aerea ha riferito che ai suoi mandatari non è stato consentito di entrare nel magazzino aeroportuale dello scalo intermedio a causa delle restrizioni sanitarie in essere e quindi il refrigerante non è stato integrato. Il danno possibile è la total loss del contenuto dei colli che è in corso di accertamento a cura del perito incaricato a destino. La copertura è prestata ai sensi della Institute Cargo Clause (Air) (excluding sendings by Post) 1.1.82 con ulteriore Patto Speciale a garanzia dei danni da variazione di temperatura

L’evento tutto considerato potrebbe rientrare in copertura, non trattandosi di danno da ritardo in senso stretto (escluso dalle ICC (Air) 1982 alla clausola 2.6) bensì da responsabilità vettoriale.
La situazione di emergenza ha impedito al vettore e/o all’assicurato di intervenire per mitigare le conseguenze dannose del sinistro, ma non è configurabile una negligenza dell’assicurato, e il vettore dovrebbe in ogni caso rispondere di un aggravamento del danno che comunque è connesso ad un suo originario inadempimento.

Alcune società di autotrasporto hanno chiesto di sospendere le polizze a fronte dell’emergenza e del “fermo fisico” dell’attività svolta in esclusiva, in particolare, per aziende industriali a loro volta ferme per le contingenti ragioni di emergenza

In assenza di previsioni di polizza sul punto non sembra configurabile un obbligo della compagnia.
È quantomeno molto dubbio che la fattispecie integri una diminuzione del rischio ex articolo 1897 c.c.
La norma recita: “Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione”.
Si fa riferimento ad una diminuzione del rischio di natura non puramente episodica/congiunturale, bensì strutturale e permanente.

Cosa accade se un’imbarcazione subisce un danno nel corso di una navigazione avvenuta in violazione dei divieti?

La fattispecie integra con molta probabilità una precisa esclusione di polizza (che di regola prevede il difetto di copertura se la navigazione avviene in violazione di una disposizione di legge).

Trasporto aereo e Covid-19: ripercussioni sulle polizze aviation. Alcuni dati attuali sul settore

Il trasporto aereo è pressoché paralizzato per effetto di decisioni governative o aziendali. In molti Paesi le compagnie stanno annullando la quasi totalità dei voli, quali la Singapore Airlines, Emirates ed Etihad, mentre l'India ha vietato i voli nazionali e Qantas e Air New Zealand hanno bloccato tutti i collegamenti internazionali.
In Europa Ryanair ha messo a terra quasi tutta la flotta e non riprenderà i voli prima di giugno ed analoga decisione è stata presa il 30 marzo da easyJet che ha sospeso l’attività di volo in attesa di riprendere i servizi al termine della fase di emergenza. La IATA ha anticipato che in Europa la perdita per il settore del trasporto aereo è stimata in 76 miliardi di dollari e con un calo dei passeggeri del 46% rispetto al 2019.
In Italia, con il Dec. Min. Infrastrutture e Trasporti del 12 marzo 2020, n. 112, è stata limitata l’operatività degli aeroporti nazionali ed ENAC ha disposto che, a garantire l’operatività aeroportuale siano i seguenti aeroporti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Per gli aeroporti di: Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino - ferme le eccezioni già sopra ricordate -, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso è stata disposta la limitazione dell’operatività a partire dal 14 marzo 2020, ad eccezione di Milano Linate per cui lo stop temporaneo ha avuto inizio dal lunedì 16 marzo 2020. In tutti gli aeroporti sono comunque garantite le esigenze operative, tra cui quelle relative ai voli cargo.
Alla luce della grande difficoltà che sta attraversando il settore, alcune prime valutazioni meritano di essere fatte con riguardo alle eventuali esclusioni o sospensioni di efficacia delle polizze assicurative in essere.

Assenza, nell’attuale prassi del mercato, di clausole di esclusione della copertura assicurativa per danni conseguenti a patologie contagiose (con alcune eccezioni)

Con riguardo alle clausole di esclusione dalle coperture, generalmente le coperture per i rischi aviation non prevedono, tra la ipotesi di esclusione, l’insorgere di patologie quali il Covid-19, capaci, come si è visto, di paralizzare l’intero settore del trasporto aereo. Nella prassi del mercato assicurativo, non riferito al settore in parola, in particolate dell’America latina, sono state elaborate clausole di esclusione della copertura per ipotesi di patologie contagiose, denominate ‘communicable disease exclusion’, che escludono, ad es., l’indennizzo nelle ipotesi di responsabilità civile dell’assicurato per lesioni personali conseguenti a patologie da contagio.
“This endorsement modifies insurance provided under the following: Commercial general liability coverage part A. Bodily. Injury And Property Damage Liability:
This insurance does not apply to: Communicable Disease: ‘Bodily injury’ or ‘property damage’ arising out of the actual or alleged transmission of a communicable disease”.
La clausola prevede che l’esclusione si estenda a rischi connessi a negligenti omissioni dell’assicurato nell’adottare misure contenitive del diffondersi del contagio:
“This exclusion applies even if the claims against any insured allege negligence or other wrongdoing in the:
a. Supervising, hiring, employing, training or monitoring of others that may be infected with and spread a communicable disease;
b. Testing for a communicable disease;
c. Failure to prevent the spread of the disease; or
d. Failure to report the disease to authorities.”
Il mercato inglese, per far fronte all’attuale emergenza, ha predisposto una clausola specifica per esclusione delle coperture per danno conseguenti a contagio da Codiv-19, sopra richiamata, ma si tratta ovviamente di esclusioni che possono trovare applicazione in futuri contratti di assicurazione.

Sulla possibile sospensione delle coperture assicurative in vigore

Analoga considerazione può essere fatta per le clausole di sospensione della operatività delle coperture. La sospensione implica l’assenza di sussistenza del rischio coperto in polizza. È una fattispecie che va esaminata con particolare attenzione dato che pur in presenza di attività che per ordine dell’autorità sono state sospese (come è avvenuto per gli aeroporti italiani), l’attività al loro interno non è cessata, dato che comunque, ancorché non siano aperti al pubblico, sono chiamati a garantire le esigenze operative, tra cui quelle relative ai voli cargo. La stessa associazione degli aeroporti europei, ACI Europe, ha confermato che gli aeroporti continuano, ancorché chiusi al traffico commerciale, a garantire la gestione delle attività operative essenziale per consentire, alla cessazione della situazione attuale, la ripresa delle attività commerciali. Conseguentemente, per coperture quali quelle degli aeroporti sarà difficile poter sostenere l’assenza totale dell’eventuale insorgere dei rischi coperti dalle polizze ad oggi in vigore.

Sulla copertura RC dei vettori aerei e sul possibile loro coinvolgimento in reclami per contagio da CODIV-19

Non si esclude che in futuro possano esserci delle richieste di indennizzo da contagio di Codiv-19 che si ritiene sia stato contratto durante il volo. L’affermazione non pare così infondata se si ha riguardo a una recente decisione della Corte di Giustizia dell’UE dello scorso 19.12.2020, n. 532, dove a una compagnia aerea è stato chiesto il risarcimento del danno verificatosi durante il volo (consistente in ustioni di secondo grado riportate da un passeggero a seguito del rovesciamento di un bicchiere di caffè).
La sentenza si differenza dal tradizionale approccio fino ad ora adottato, che ritiene il vettore responsabile per danni occorsi durante il volo (ovvero dall’inizio delle operazioni di imbarco al termine di quelle di sbarco) alla condizione che siano la diretta conseguenza dell’impiego dall’aeromobile, delle operazioni di volo e dello stato dello stesso. Questo, con la conseguenza che incidenti analoghi a quello in esame - che non presentano alcuna connessione con l’attività di trasporto aereo e che potrebbero prodursi in altre circostanze - non potrebbero far sorgere la responsabilità del vettore.
La Corte ha ritenuto, invece, il vettore responsabile per la sola circostanza che il danno è avvenuto durante il trasporto, indipendentemente dall’insorgere di un rischio inerente al trasporto aereo (nel caso di specie, il vettore aveva rilevato che nessun incidente improvviso ed inatteso avrebbe fatto sì che il bicchiere di caffè scivolasse rovesciandosi).
In sintesi, la Corte ritiene che subordinare la responsabilità del vettore all’esistenza di un nesso tra l’«incidente» e l’impiego o il movimento dell’aeromobile non sarebbe conforme alla disciplina sul trasporto aereo, oramai armonizzata a livello internazionale, comunitario e nazionale e riconducile alla Conv. di Montreal del 1999.
Come anticipato, non può escludersi che in futuro possano essere avanzate richieste di indennizzo per contaminazione da Codiv-19 se l’approccio è quello di addebitare al vettore tutto quanto accade durante il volo, al fine di “realizzare il giusto equilibrio degli interessi”, attraverso la tutela degli interessi degli utenti/passeggeri del trasporto aereo e la garanzia di un equo risarcimento secondo il principio di riparazione (come osservato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni).
Sul punto occorre subito osservare che, a fronte di tale interpretazione, rimane fermo l’attuale meccanismo di ripartizione degli oneri probatori che impone al passeggero di dare la prova che il danno si è verificato (rectius, è stato contratto) ‘durante il volo’, che inizia con le operazioni di imbarco e termina al cessare di quelle di sbarco. È questa una prova che il passeggero è chiamato da dare in forza dell’attuale quadro normativo della Convenzione di Montreal e che sembra piuttosto complessa data l’impossibilità di stabilire (almeno ad oggi) il momento a decorrere dal quale il passeggero può ritersi contagiato.
Non si esclude che, anche alla luce di tale rigida posizione dei giudici comunitari, possano essere valorizzate le clausole di esclusione dalla copertura assicurativa per Codiv-19 del mercato inglese sopra richiamate.

Business aviation – l’incremento dei voli sanitari

Le esigenze sanitarie connesse all’emergenza Covid 19 - in particolare la necessità di trasferimento dei pazienti da una regione all’altra o all’estero - hanno portato molti operatori di Business Aviation a dedicare parte della propria flotta al trasporto sanitario.
Si impone in questi casi un’adeguata verifica delle coperture assicurative esistenti in relazione alle specificità di questo tipo di trasporto sanitario, considerati i gravi rischi di contagio sul personale che i pazienti trasportati possono determinare.

Handling aeroportuale

La maggior parte dei contratti di handling con i vettori vengono stipulati sulla base di formulari - Standard Ground Handling Agreement (SGHA) – elaborati dalla IATA.
SGHA, ed. 2018: “Both Parties shall be exempt from obligation if prompt notification is given by either Party in respect of any failure to perform its obligations under this Agreement arising from any of the following causes: • labour disputes involving complete or partial stoppage of work or delay in the performance of work; • force majeure or any other cause beyond the control of either Party”.
Non c’è una definizione espressa di forza maggiore ma per l’emergenza Covid-19 si dovrebbe poter sostenere (con particolare riferimento alle restrizioni disposte dalle autorità) che si tratta comunque di una causa “beyond the control of either Party”, va provato comunque il nesso di causalità tra l’eventuale inadempimento contestato e la causa di forza maggiore individuata. Il formulario prevede anche una Termination immediata nel caso in cui le autorizzazioni ad operare in una determinata area vengano revocate o sospese.

Rapporti dell’operatore di handling con le società di gestione aeroportuale

Sono frequenti le previsioni che escludono la possibilità per l’operatore di handling di avanzare pretese di indennizzo e/o di rimborso spese o riduzione del corrispettivo. Viene tuttavia concessa all’operatore la possibilità di concordare con il gestore aeroportuale la riparametrazione del corrispettivo sulla base dei giorni di effettiva operatività, nel caso in cui il periodo di ridotta o assente attività sia superiore ad una franchigia temporale di 10/15 giorni consecutivi e solo con riferimento ai corrispettivi dovuti oltre tale periodo.

La sessione di Q/A dedicata ad "Aeronautica e Trasporti" è stata curata da: Claudio Perrella, Anna Masutti, Pietro Nisi dello studio R&P Legal

VIAGGI

LE POLIZZE VIAGGIO PREVEDONO LA COPERTURA PER IL RISCHIO PANDEMICO?

Dall’inizio della pandemia l’offerta assicurativa si è fortemente sviluppata. Se in passato la maggior parte delle polizze viaggio escludeva il rischio pandemico (un rischio tecnicamente non assicurabile con i tradizionali strumenti assicurativi), oggi la maggior parte degli operatori ha adattato i propri prodotti assicurativi integrandoli con coperture specifiche per il Covid-19.

QUALI SONO I RISCHI INCLUSI IN UNA COPERTURA VIAGGIO PER IL COVID-19?

L’offerta assicurativa nell’ambito delle coperture viaggio è molto varia.  Di norma, la polizza base prevede la copertura delle spese mediche nel caso in cui si contragga il Covid durante il soggiorno e i costi di annullamento del viaggio (generalmente penali) qualora l'assicurato dovesse contrarre il virus prima della partenza.

Inoltre, se si contrae il virus durante la vacanza l’assicurazione potrà coprire, in aggiunta alle spese sanitarie anche le spese di alloggio nonché le spese del nuovo biglietto di ritorno nei limiti delle condizioni contrattuali previsti in polizza (che variano da compagnia a compagnia).

Alcune compagnie coprono l'annullamento del viaggio anche in caso di messa in quarantena dell'assicurato nonostante questi non abbia contratto il virus.
Se si decide di non partire perché si ha paura di contrarre il Covid, la polizza non opera. Esistono, tuttavia, prodotti sul mercato che prevedono la copertura dei costi di annullamento del viaggio senza giustificativo anche se si tratta di prodotti meno diffusi e più costosi in considerazione del maggior rischio che l’assicuratore si assume.

LA POLIZZA OPERA SEMPRE E IN RELAZIONE A TUTTI I PAESI?

No. La copertura opera a condizione che il viaggio sia conforme alle raccomandazioni ufficiali del Governo. I viaggi in Paesi oggetto di un divieto da parte del Ministero degli Affari Esteri non saranno coperti in caso si dovesse contrarre l’infezione.

VITA E PREVIDENZA

ASSICURAZIONI PURO RISCHIO - Sono disponibili polizze temporanee caso morte (TCM) che tutelano anche dal rischio coronavirus?

Generalmente, le polizze TCM in commercio coprono anche il decesso a causa di una pandemia.

ASSICURAZIONI PURO RISCHIO - La mia polizza assicurativa sulla vita pagherà in caso di sinistro per il coronavirus?

Sì, in caso di decesso della persona assicurata a causa del coronavirus la somma assicurata verrà liquidata ai beneficiari in base a quanto previsto dal contratto.

PRODOTTI DI RISPARMIO E INVESTIMENTO - A seguito dell’emergenza coronavirus i mercati finanziari hanno subito forti perdite. Se ho sottoscritto un prodotto garantito, sto rischiando qualcosa?

No, se hai sottoscritto un prodotto garantito non devi temere nulla. Il valore della garanzia di rendimento minimo dei contratti assicurativi sulla vita si evidenzia proprio in questi momenti di forte volatilità dei mercati finanziari, che espongono altri prodotti a rischi di perdite anche elevate.

PRODOTTI DI RISPARMIO E INVESTIMENTO - Il mio prodotto assicurativo non è garantito, cosa e quanto sto rischiando?

Se hai sottoscritto un prodotto non garantito potresti subire delle perdite finanziarie, in misura proporzionale alla quota investita in titoli che attualmente sono esposti alla volatilità dei mercati finanziari. Però il tuo investimento potrebbe beneficiare del recupero dei mercati non appena sarà superata la fase attuale di difficoltà, per cui se non hai assoluta necessità di liquidità potrebbe essere opportuno non riscattare proprio ora il tuo contratto, che non farebbe altro che consolidare le perdite subite.

PRODOTTI PREVIDENZIALI - Ho un prodotto previdenziale. Perché la mia posizione individuale ha perso valore proprio in concomitanza dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus?

I prodotti previdenziali hanno più comparti d’investimento, garantiti e non. Se la tua posizione è in tutto o in parte in comparti che investono in titoli esposti all’oscillazione dei mercati, è possibile che il valore della tua posizione individuale si sia ridotto. D’altra parte, i prodotti previdenziali sono forme di risparmio di lungo termine, che così come hanno beneficiato in passato di rendimenti positivi potranno recuperare nei prossimi anni il terreno perduto, anche perché prevedono versamenti continuativi che consentono così di mediare i risultati finanziari ottenuti.

PRODOTTI PREVIDENZIALI - Temo che questa pandemia duri ancora per molto, cosa dovrei fare? È meglio disinvestire oppure mantenere la posizione?

I prodotti previdenziali sono strumenti di lungo termine, finalizzati all’integrazione della pensione, e non consentono di liquidare tutta la posizione in qualsiasi momento. Anche il disinvestimento parziale è da valutare, perché rischieresti di consolidare una perdita che potrebbe essere momentanea e di non poter beneficiare così del possibile recupero dei mercati.

In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione fatti consigliare dalla banca, l’agenzia o il consulente finanziario presso il quale hai acquistato il prodotto per valutare la situazione.

PRODOTTI PREVIDENZIALI - Cosa succede se desidero richiedere un anticipo della posizione previdenziale o andare in pensione?

Se hai un bisogno momentaneo di liquidità valuta prima altre opzioni, perché il prodotto previdenziale è finalizzato a integrare la tua pensione e in questo momento potresti consolidare perdite temporanee subite dalla tua posizione a causa delle turbolenze sui mercati finanziari. In ogni caso, se lo ritieni necessario, è possibile richiedere un anticipo del 30% del montante accumulato o, per esigenze particolari come l’acquisto della prima casa per sé o per i figli o per sostenere spese per interventi chirurgici rilevanti, fino al 75%. È evidente che l’anticipo richiesto sottrarrà risorse importanti all’obiettivo di ottenere una pensione complementare oltre a quella di base.

Se invece hai raggiunto i requisiti per la pensione, valuta se sia conveniente richiedere ora anche l’erogazione della pensione complementare. Infatti, se sei andato in pensione la legge non ti costringe a chiedere anche la pensione complementare, puoi rimanere iscritto e continuare a versare, beneficiando così dei vantaggi fiscali previsti per i contributi destinati alle forme previdenziali anche da pensionato e decidendo quando vuoi il momento giusto per avere quanto ti spetta. Le opzioni a tua disposizione sono più di una, e sono diverse le forme di pensione tra cui scegliere, per esempio puoi decidere di avere una pensione che sia pagata a un’altra persona nel caso in cui tu venga a mancare, o che nella stessa eventualità restituisca il montante accumulato residuo alle persone da te indicate, oppure una pensione che aumenta se, vivendo a lungo, perderai la tua autonomia e avrai  bisogno di assistenza. Per fare la scelta giusta, confrontati con il consulente che ti ha offerto il prodotto e chiedigli un consiglio.