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INFO POLIZZE SUPERBONUS 110%

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NOVITA' E BENEFICI FISCALI

Cos'è il Superbonus?

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica. In caso di eco bonus è necessario il passaggio a due classi energetiche superiori, mentre per gli interventi antisismici è sufficiente una riduzione del rischio sismico senza salto di classe.

Chi ne può usufruire?

•    i condomìni;
•    le persone fisiche per interventi effettuati alle abitazioni;
•    gli istituti autonomi case popolari per interventi realizzati su immobili adibiti a edilizia   
      residenziale pubblica;
•    le cooperative di abitazione per gli interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
      assegnati in godimento ai propri soci, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità
      sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
•    le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli
      immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

QUANDO SI APPLICA LA DETRAZIONE?

La detrazione del 110% si applica nei seguenti casi:
•    interventi di isolamento termico delle superfici;
•    sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
      per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
•    realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, qualora i lavori vengano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, elencati sopra.

COME SI può USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica possono optare per:
•    l’utilizzo diretto della detrazione fiscale (applicabile nella dichiarazione dei redditi) che è
      pari alla somma investita sull’immobile più il 10%, distribuita nei 5 anni successivi alla data
      in cui si è sostenuta la spesa;
•    lo sconto (da richiedere all’impresa che esegue i lavori) che non può superare l’ammontare
      delle spese indicate in fattura;
•    la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti.

QUALE è LA novità RISPETTO AL PASSATO?

La novità è rappresentata dal potenziamento del meccanismo della cessione del credito che non solo potrà essere ceduto, come già previsto in passato, ai fornitori dei servizi di ristrutturazione, ma anche a banche, intermediari finanziari e altri soggetti, tra cui le assicurazioni.

La novità è rappresentata dal potenziamento del meccanismo della cessione del credito che non solo potrà essere ceduto, come già previsto in passato, ai fornitori dei servizi di ristrutturazione, ma anche a banche, intermediari finanziari e altri soggetti, tra cui le assicurazioni.

Nella sua versione originale, il superbonus 110 consentiva di cedere il credito ad altre società o enti per un numero illimitato di volte.
Con il D.L. 157/2021 (cd. “DL Antifrodi) per far fronte alle numerose frodi, alla fine di gennaio, il governo aveva approvato una misura, all’interno del decreto Sostegni ter, per stabilire che i crediti si potessero cedere una sola volta.
Le nuove regole avevano provocato non pochi effetti collaterali, prevedendo ricadute sugli investimenti futuri nel settore.
Grazie alle modifiche approvate nel Decreto-Legge 13/2022, il credito potrà essere ceduto fino a tre volte. 
La prima cessione sarà libera, cioè possibile verso chiunque, mentre la seconda e la terza dovranno coinvolgere esclusivamente soggetti vigilati dalla Banca d’Italia.
In questo modo verranno tutelate le imprese edili che potranno acquistare i crediti fiscali e successivamente rivenderli, ma soltanto a soggetti vigilati come le banche.
Dal 1 maggio 2022, al credito, verrà associato un codice identificativo univoco dall’Agenzia delle Entrate che consentirà di risalire a tutti i passaggi e controllare meglio gli scambi.

COSA è LA CESSIONE DEL CREDITO?

È un accordo attraverso il quale un soggetto (nel nostro caso, chi decide di effettuare i lavori di riqualificazione energetica o antisismica) trasferisce ad un altro (impresa che effettua i lavori, compagnia di assicurazione, banca o intermediario finanziario) il suo credito d’imposta verso lo Stato.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CESSIONE DEL CREDITO?

La possibilità di cedere la maxi detrazione del 110% a istituti di credito, assicurazioni e altri soggetti finanziariamente solidi, estende notevolmente le possibilità di cessione per il contribuente.
Inoltre, risolve anche il problema di coloro che hanno un reddito troppo basso per poter usufruire della detrazione.
Chi effettua interventi antisismici e cede il credito ad un’impresa di assicurazione, acquistando contestualmente una polizza per eventi catastrofali, avrà diritto ad una detrazione fiscale del 90% sul premio pagato anziché del 19%, come previsto attualmente.

IN CASO DI CATASTROFI NATURALI, COSA COPRE LA POLIZZA?

La polizza consente di tutelarsi dai rischi come le alluvioni e i terremoti, fenomeni ai quali il nostro Paese è fortemente esposto (il 40% del territorio nazionale e il 35% dei Comuni si trovano in un’area a elevato rischio sismico). Nonostante ciò, meno del 5% delle abitazioni italiane è assicurato contro eventi catastrofali naturali.

COSA SUCCEDE NELL'IPOTESI IN CUI A POSTERIORI SI ACCERTA CHE IL CONDOMINIO NON AVEVA I REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE?

Il compito di dover verificare la conformità delle unità abitative ai requisiti tecnici richiesti dalla legge spetta al tecnico asseveratore. Questi dovrà, inoltre, verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta mediante l’attestato rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata.
Il Decreto Rilancio prevede un obbligo di copertura assicurativa per l’attività di attestazione e asseverazione. In questo caso, la copertura assicurativa “responsabilità civile professionale” dell’asseveratore svolge un importante ruolo sociale in quanto mira, seppur indirettamente, a proteggere il bilancio dello Stato nell’ipotesi in cui vi siano stati degli errori nell’accertamento dei requisiti che danno diritto alla detrazione da parte di questi professionisti.

Il compito di dover verificare la conformità delle unità abitative ai requisiti tecnici richiesti dalla legge spetta al tecnico asseveratore
Nell’ultimissimo Decreto-legge 25 febbraio 2022 n. 13. È stato inserito nell’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 13 bis.1 stabilendo espressamente che è responsabilità deI tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Questi dovrà, inoltre, verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta mediante l’attestato rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il Decreto Rilancio prevede un obbligo di copertura assicurativa per l’attività di attestazione e asseverazione. In questo caso, la copertura assicurativa “responsabilità civile professionale” dell’asseveratore svolge un importante ruolo sociale in quanto mira, seppur indirettamente, a proteggere il bilancio dello Stato nell’ipotesi in cui vi siano stati degli errori nell’accertamento dei requisiti che danno diritto alla detrazione da parte di questi professionisti.

CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA POLIZZA PROFESSIONALE RICHIESTA AI TECNICI ASSEVERATORI?

La cornice legislativa per i tecnici prevedeva ex l’art. 119 comma 14 del Decreto Rilancio che, per ottenere il contributo fiscale Superbonus 110%, un professionista abilitato avesse la necessità di una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter garantire gli interventi agevolati e per rilasciare una certificazione che attesti che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica.

Con il DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono state sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Pertanto, viene soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro, prevedendo che l’assicurazione dei tecnici dovrà essere commisurata all’importo dei lavori eseguiti.
Particolare rilievo assume la specificazione che tale novità vale esclusivamente per la soluzione single project, mentre per le altre soluzioni (polizza RC professionale base e polizza dedicata per più asseverazioni annue) permane tale limite minimo di massimale.

Che validità hanno le vecchie polizze adesso e in che termini è possibile continuare a utilizzarle?

Il DL 13/2022, entrato in vigore il 26 febbraio 2022, non incide sulla vigenza delle polizze emesse in base alle previsioni della precedente versione del Decreto Rilancio che continuano pertanto ad essere pienamente valide e non necessitano di aggiornamenti.

Da che momento è necessario avere una nuova polizza per fare le asseverazioni, le vecchie asseverazioni sono salve?

Il D.L. n. 13/2022 ha modificato unicamente il secondo periodo del comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio relativo alla tipologia di polizza "single project", ovvero quella che il professionista stipula per il singolo intervento, prevedendo un massimale pari al valore dell’opera e facendo cadere il massimale minimo pari a 500.000,00 euro,  per cui per tutti gli interventi che avranno origine a seguito del Decreto Rilancio, i tecnici asseveratori, che vorranno optare per un single project, dovranno richiedere l’emissione di una polizza che risponda ai requisiti riportati nel “nuovo” comma 14.

Come saranno strutturate le nuove polizze? Come polizze single project, da fare cantiere per cantiere? O come polizze globali, da “ricaricare” quando arrivano nuovi lavori?

I professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni a seguito dell’entrata in vigore del DL in questione avranno la possibilità di scegliere tra 3 opzioni di polizze a copertura dell'obbligo previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio:
1)    polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata (single project);

2)    polizza RC professionale base a copertura delle attività del professionista ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche: 
     a)    non preveda esclusioni relative ad  attività  di asseverazione;
     b)    preveda un massimale non inferiore a 500.000  euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si  renda  necessario
     c)    garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività  pari ad almeno cinque anni in  caso  di  cessazione  di  attività  e  una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque  anni.

3)    una polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

CHE VALORE ASSUME QUESTA NORMA PER IL PAESE?

La detrazione del 110% abbinata allo strumento della cessione del credito rappresenta un’occasione unica per tutti, non solo per cessionari e contribuenti ma anche per le ditte di ristrutturazione, e sicuramente fornisce una spinta molto positiva per la ripresa economica del Paese in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.