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RC VEICOLI MARITTIMI

A cosa serve l’assicurazione R.C. veicoli marittimi?

Questa assicurazione è fondamentale perché copre i danni provocati involontariamente a terzi (persone e cose) durante la navigazione.
Naturalmente, non copre i danni se il pilota si trova in stato di alterazione psico-fisica, se il mezzo è utilizzato in modo improprio (con un carico superiore ai limiti, per esempio)
e se i danni sono collegati alla partecipazione a gare o competizioni sportive (per questi casi esistono soluzioni dedicate).

Fino a che importo l’assicurazione copre i danni?

L’assicurazione copre i danni fino alla cifra massima determinata nel contratto (c.d. massimale).
L’importo minimo del massimale nell’assicurazione per la responsabilità civile dei natanti è determinato per legge, con provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico, e viene aggiornato ogni cinque anni.
Attualmente, gli importi minimi di copertura sono:
a) nel caso di danni alle persone, 6.450.000 euro per sinistro;
b) nel caso di danni alle cose, 1.300.000 euro per sinistro.

Quali barche devono essere assicurate?

In Italia, devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi:
• le unità da diporto dotate di motore;
• i natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, anche se non adibite all’uso da diporto;
• i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati. In questo caso, risulta assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

Insomma, se c’è un motore, c’è l’obbligo assicurativo. Quindi:
• se il motore viene spostato su un’altra imbarcazione, l’assicurazione lo segue;
• se il natante è dotato di due motori, questi devono essere entrambi assicurati;
• devono essere assicurati anche i tender dotati di motore, anche se si tratta di semplici gommoni, e le barche a vela con motore ausiliario utilizzato solo in porto.

Cosa si intende per unità da diporto?

Sono considerate unità da diporto:
• i natanti, ossia le unità pari o inferiori ai 10 metri;
• le imbarcazioni, ossia le unità dai 10 fino ai 24 metri;
• le navi, ossia le unità superiori ai 24 metri;
• le moto d’acqua.

L’assicurazione è obbligatoria anche se l’imbarcazione è ormeggiata?

Sì, la legge considera in navigazione sia le barche poste in navigazione in acque a uso pubblico, o in acque private aperte alla navigazione al pubblico, sia i natanti ormeggiati.

Devo assicurare l’imbarcazione anche se è registrata in uno Stato estero?

Sì, devono essere assicurati i natanti registrati in stati esteri e i motori amovibili, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali della Repubblica Italiana.

La copertura (per responsabilità civile verso i terzi) si attiva stipulando un contratto con un’impresa di assicurazione italiana, oppure autorizzata a esercitare l’assicurazione nel nostro Paese.

Si possono aggiungere ulteriori coperture?

Sì, come per tutte le assicurazioni, anche in questo caso si possono aggiungere ulteriori coperture, spesso molto utili, in base all’uso che si fa dell’imbarcazione.

Le principali coperture aggiuntive proposte dalle compagnie assicurative sono: furto, atti vandalici, incendio, eventi naturali (mareggiate, grandinate, nevicate), danni o guasti (per proteggersi contro costose riparazioni), regate veliche, infortunio del pilota, copertura legale in caso di contenzioso, recupero e trasporto.