<p>L'Ania rappresenta le imprese di assicurazione che operano in Italia</p>

L'Ania rappresenta le imprese di assicurazione che operano in Italia

È un’associazione volontaria senza fini di lucro: il suo scopo principale - riconosciuto dallo Statuto - è sviluppare e diffondere nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione, perché sia le persone sia le aziende sia la società nel suo complesso possano essere protette di più e meglio.

Fondata nel 1944 come Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, l’ANIA raggruppa chi da sempre gestisce e copre i rischi più diversi. Rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.

ANIA studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l’industria assicurativa.

Fornisce assistenza tecnica ai soci e promuove la formazione e l’istruzione professionale degli addetti. Per molte delle sue attività l’ANIA si avvale delle sue articolazioni operative: la Fondazione ANIA, il Forum ANIA-Consumatori, ANIA Servizi e Formazione (SAFE).

Indice statuto

Titolo i Costituzione e scopo

Art. 1. - Denominazione e sede Art. 2. - Scopi

TITOLO II ASSOCIATI EFFETTIVI E ASSOCIATI CORRISPONDENTI

Art. 3. - Associati effettivi Art. 4. - Associati corrispondenti Art. 5. - Procedura per l’ammissione Art. 6. - Imprese ed enti non associati Art. 6 bis. - Gruppo di imprese Art. 7. - Contributi Art. 8. - Diritti ed obblighi degli associati Art. 9. - Sanzioni disciplinari Art. 10. - Perdita della qualità di associato

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11. - Organi dell'Associazione Art. 12. - Assemblea Art. 13. - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea Art. 14. - Attribuzioni dell'Assemblea Art. 15. - Consiglio direttivo Art. 16. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo Art. 17. - Attribuzioni del Consiglio direttivo Art. 18. - Presidente Art. 19. - Vicepresidenti Art. 20. - Comitato esecutivo Art. 21. - Commissioni permanenti Art. 22. - Riunioni degli organi dell’Associazione Art. 23. - Cariche associative Art. 24. - Collegio dei Revisori Art. 24. bis. - Organismo di Vigilanza Art. 25. - Collegio dei Probiviri Art. 26. - Direttori generali

TITOLO IV FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 27. - Fondo comune Art. 28. - Bilancio preventivo e conto economico e finanziario consuntivo

TITOLO V Disposizioni generali

Art. 29. - Scioglimento dell’Associazione

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Art. 30. - Rimessione in termini Art. 31. - Contribuzione per l'anno 2019 Art. 32. - Contribuzione per l'anno 2019 in caso di modifiche soggettive Art. 33. - Definizioni

ANIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

Statuto

Titolo i

Costituzione e scopo

Art. 1. - Denominazione e sede

E' costituita fra imprese ed enti autorizzati dall’IVASS–Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni, ad esercitare le assicurazioni, le operazioni di capitalizzazione e quelle di gestione dei fondi pensione, nonché la riassicurazione, e sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale all’estero esercenti le attività predette, un’Associazione che assume la denominazione “ANIA–Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici”.

L’ANIA ha la sua sede in Roma.

Art. 2. - Scopi

L’Associazione, che non ha fine di lucro, ha per scopi: 

a. di tutelare gli interessi del settore coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica;

b. di valorizzare l’assicurazione ed il settore assicurativo come fattori essenziali dell’economia e della società italiana e come sistema chiaro e trasparente che si pone al servizio dell’utenza, in una logica di mercato e di competizione fra le imprese;

c. di svolgere ogni opportuna azione per diffondere una più ampia ed approfondita conoscenza della funzione, dei problemi, delle condizioni dell’industria assicurativa, con particolare riguardo alla prevenzione del rischio;

d. di rappresentare gli associati ed il mercato assicurativo italiano, nei modi previsti dalla legge o dai relativi statuti o regolamenti, in organismi pubblici, enti od associazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, nei quali il settore abbia o possa avere interessi diretti od indiretti;

e. di provvedere, nell’interesse degli associati, in modo esclusivo al regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, sia autonomo che subordinato, nei confronti di associazioni di prestatori d’opera, qualunque forma esse assumano, con facoltà di trattare e risolvere, in quanto possibile mediante opportuni accordi collettivi, le eventuali divergenze, fuorché per quegli associati che, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di inizio delle trattative loro notificato dall’Associazione, abbiano comunicato, a mezzo lettera raccomandata, di voler svolgere le trattative stesse in via autonoma e separata con l’assistenza dell’Associazione; 

f. di provvedere allo studio e di collaborare, anche con altri enti od associazioni, alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l’industria assicurativa;

g. di raccogliere, elaborare e fornire tutti gli elementi, notizie, dati e strumenti informatici che possano comunque avere interesse per il settore;

h. di fornire in ogni sede un’assidua assistenza agli associati su tutte le materie di loro interesse;

i. di promuovere iniziative atte a favorire l’istruzione professionale degli addetti all’attività assicurativa;

i.bis di promuovere lo sviluppo del mercato assicurativo svolgendo al riguardo ogni attività o iniziativa connessa e strumentale a tale promozione, ivi inclusa l’attività di supporto o assistenza alle imprese associate o nel loro interesse;

l. di svolgere ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini.

L’Associazione aderisce alla Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) per il perseguimento degli scopi statutari. 

TITOLO II

ASSOCIATI EFFETTIVI E ASSOCIATI CORRISPONDENTI

Art. 3. - Associati effettivi

Possono essere ammessi a far parte dell’ANIA in qualità di associati effettivi le imprese e gli enti autorizzati dall’IVASS–Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, nonché le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale all’estero esercenti le stesse attività, che ne facciano domanda nei modi di cui al successivo art. 5, esercitino l’attività da almeno due anni e si obblighino all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, in base ed in conformità dello Statuto stesso, siano prese dagli organi competenti.

Le sedi secondarie di imprese estere e le imprese controllate da altra impresa che sia già associato effettivo dell’ANIA possono essere ammesse in qualità di associato effettivo anche se non abbiano ancora compiuto, al momento della domanda di ammissione, due anni di attività.

Art. 4. - Associati corrispondenti

Possono essere ammesse a far parte dell’ANIA in qualità di associati corrispondenti le imprese e gli enti autorizzati dall’IVASS–Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni, all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, che non abbiano ancora compiuto, al momento della domanda di ammissione, due anni di attività, nonché le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale all’estero e le imprese con sede legale in altri Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia in regime di libertà di prestazione, indipendentemente dal requisito di anzianità.

Gli associati corrispondenti hanno gli stessi obblighi degli associati effettivi ed hanno eguale diritto alle prestazioni associative di informazione, di assistenza e di consulenza, senza però avere diritto al voto nella Assemblea e nelle riunioni delle Commissioni permanenti, né avere diritto a ricoprire cariche associative per il tramite dei propri rappresentanti e dirigenti.

Art. 5. - Procedura per l’ammissione

La domanda di ammissione in qualità di associato effettivo, o in qualità di associato corrispondente, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’impresa al Presidente dell’Associazione e deve contenere l’indicazione della denominazione sociale, della sede, delle persone dei rappresentanti legali, dei rami esercitati in Italia, nonché del provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio direttivo che informerà della sua decisione l’Assemblea.

Gli associati, effettivi o corrispondenti, sono tenuti a prestare la loro collaborazione all’Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

Art. 6. - Imprese ed enti non associati

Le imprese ed enti autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, ancorché non abbiano la qualità di associati, possono essere ammessi dal Consiglio direttivo a fruire dell’assistenza tecnica dell’ANIA, dietro rimborso delle spese nell’importo determinato dallo stesso Consiglio.

Art. 6 bis. - Gruppo di imprese

Per gruppo di imprese si intende una aggregazione di imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui all’art. 1 del presente Statuto, tra loro collegate, direttamente o indirettamente, da un vincolo di direzione e coordinamento unitario esercitato da parte di una impresa, italiana o estera, sia essa di assicurazione, riassicurazione o altro istituto finanziario.

La definizione di gruppo di imprese rileva ai fini del calcolo dei contributi, dei voti e della rappresentatività secondo quanto definito nel presente Statuto e in separato regolamento.

Art. 7. - Contributi

Gli associati, effettivi e corrispondenti, al momento della loro adesione debbono versare un contributo di ammissione stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

Essi debbono, altresì, corrispondere annualmente un contributo ordinario fisso, nella misura determinata dal Consiglio direttivo.

Gli associati effettivi sono, inoltre, tenuti a versare un contributo annuale ordinario variabile commisurato all’ammontare della rispettiva raccolta premi (i) del singolo associato in caso di associato non appartenente a un gruppo di imprese o (ii) del gruppo di appartenenza in caso di associato appartenente a un gruppo di imprese.

I contributi corrisposti non sono trasferibili a terzi.

Eventuali contributi straordinari debbono essere approvati dall'Assemblea e ripartiti in proporzione dell'ammontare complessivo dei contributi ordinari dovuti per l'esercizio, se non diversamente stabilito nella delibera assembleare di approvazione.

Contributi speciali per specifiche iniziative che comportino consistenti oneri a carico della generalità degli associati ovvero a carico degli associati che esercitano determinate attività possono essere deliberati dal Comitato esecutivo a carico degli associati, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all’ultimo comma del presente articolo.

Per gli associati facenti parte di un gruppo di imprese viene calcolata una contribuzione complessiva ordinaria costituita da: a. tanti contributi ordinari fissi di cui al secondo comma del presente articolo, quante sono le entità del gruppo aventi le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 4, ancorché non associate; b. i contributi ordinari variabili di cui al terzo comma, calcolati sulla raccolta premi di tutte le entità del gruppo aventi le caratteristiche di cui all’art. 3, ancorché non associate.

Ciascun associato facente parte del gruppo di imprese è tenuto al pagamento di una quota della contribuzione complessiva in proporzione al proprio peso contributivo ordinario.

Con apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo vengono definiti i criteri di determinazione di tutti i contributi associativi, le modalità e tempi di versamento dei medesimi, nonché eventuali correttivi al principio di cui al terzo comma fondati, tra l’altro, su logiche di ragionevolezza, stabilità e perequazione. 

Art. 8. - Diritti ed obblighi degli associati

L'esercizio dei diritti statutari spetta agli associati effettivi e corrispondenti che siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti.

Ogni associato, effettivo o corrispondente, è tenuto all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi nell'ambito della loro competenza statutaria.

Nell'autonomo svolgimento della propria attività, ciascuno degli associati deve, inoltre, uniformare la sua condotta allo spirito associativo ed alle regole della concorrenza di mercato, nonché alla dignità ed alla serietà professionale e tecnica che si impongono alla categoria.

Art. 9. - Sanzioni disciplinari

Qualora un organo dell'Associazione od un associato riscontrino una inosservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente od un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, il Presidente dell'Associazione, se richiestone per iscritto, ne rimette l'esame al Collegio dei Probiviri, il quale, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all'impresa interessata, invitandola a presentare entro 20 giorni le proprie deduzioni. Entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine, il Collegio, sentito, se lo ritiene opportuno, il legale rappresentante dell'impresa interessata ed assunta ogni altra necessaria informazione, rimette al Presidente dell'Associazione il proprio parere sulla esistenza e sulla rilevanza dei fatti contestati agli effetti della sussistenza di una violazione degli obblighi di cui all'art. 8.

Presa conoscenza del parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio direttivo può adottare nei confronti dell'impresa associata, a seconda della gravità del caso, una delle seguenti sanzioni:

a. richiamo scritto;
b. sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi a tale qualità;
c. esclusione ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10. - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato con lettera raccomandata e che non esonera l’associato dagli impegni assunti fino alla data del recesso medesimo, compreso il pagamento della quota associativa. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione, purché questa sia effettuata almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso;
b. per esclusione, dovuta alla constatata violazione delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento di cui all'art. 7, ultimo comma, e delle deliberazioni, statutariamente valide, degli organi dell'Associazione;
c. per revoca dell'autorizzazione.

Le imprese ed enti operanti in Italia ammessi a fare parte dell'ANIA come associati corrispondenti di cui all’art. 4 decadono dalla qualità di associati alla fine del secondo anno successivo a quello della loro ammissione, salva la facoltà di chiedere l'ammissione all'ANIA in qualità di associati effettivi a norma dell'art. 3. Le imprese ed enti operanti in Italia in regime di libertà di prestazione ed ammessi a far parte dell’ANIA in qualità di associati corrispondenti non sono soggetti a decadenza da tale qualità.

La cessazione dalla qualità di associato nei casi di cui al primo comma, lettere b. e c., ha effetto dal giorno in cui il Consiglio direttivo delibera l'esclusione o è intervenuto il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, salvo restando l'obbligo del pagamento dei contributi dovuti per l'anno in corso.

Il Consiglio direttivo dà comunicazione all'Assemblea dei casi di perdita della qualità di associato, precisandone i motivi e la data di effetto.

La perdita della qualità di associato dell’impresa determina la decadenza dei rappresentanti da quest’ultima designati nel Consiglio direttivo. 

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11. - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Comitato esecutivo;
d. il Presidente ed i Vicepresidenti;
e. il Collegio dei Revisori;
f. il Collegio dei Probiviri.

Art. 12. - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa ha luogo in via ordinaria due volte all'anno, la prima in una data tra il 1° maggio ed il 31 luglio e la seconda in una data tra il 1° novembre ed il 31 dicembre. L'Assemblea ha luogo, inoltre, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati effettivi e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale ne regola lo svolgimento. In assenza del Presidente presiede l'Assemblea il Vicepresidente più anziano di età presente.

La convocazione è fatta con avviso inviato a ciascuno degli associati ed ai revisori, tramite qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione con avviso da inviarsi, tramite qualunque mezzo, almeno cinque giorni prima per telegramma o per telex o telefax o per posta elettronica o tramite mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.

Nell'Assemblea gli associati possono essere rappresentati soltanto da persone che rivestano presso l'impresa o l’ente di appartenenza una delle cariche indicate all'art. 23, primo comma, o da dirigenti loro sostituti; essi però possono rilasciare deleghe ad altre persone che nella stessa Assemblea siano autorizzate a rappresentare altro associato.

Le deleghe possono essere rilasciate anche in calce o a tergo dell’avviso di convocazione.

All’Assemblea partecipano di diritto i Vicepresidenti, i membri del Consiglio direttivo, i Revisori, i componenti il Collegio dei Probiviri; essi tutti, come il Presidente dell’Associazione, non hanno diritto di voto, salvo che tale diritto competa loro in quanto rappresentanti di associati. All’inizio della riunione, l’Assemblea elegge il proprio Segretario, anche tra persone che non ne facciano parte. 

Art. 13. - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti associati effettivi, rappresentati nei modi previsti all'art. 12, il cui numero raggiunga almeno quello della metà degli associati stessi e dei voti complessivamente loro spettanti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati effettivi presenti e dei voti ad essi spettanti.

La prima e la seconda convocazione possono essere fissate per lo stesso giorno, con almeno un'ora di intervallo.

Ogni associato effettivo ha diritto a un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo l’importo dei contributi  di cui al secondo e terzo comma dell’art. 7 dalla stessa dovuti nell’anno in corso, per il contributo fisso di cui all’art. 7, secondo comma.

Per le imprese associate facenti parte di un gruppo di imprese, per il calcolo del numero di voti si terrà altresì conto del contributo ordinario di cui al secondo e terzo comma dell’art. 7, dovuto da tutte le imprese del gruppo ancorché non associate, con esclusione delle imprese corrispondenti. L’ammontare dei voti verrà ripartito tra le imprese del gruppo che siano associati effettivi, in funzione del loro peso contributivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Per le deliberazioni che importino modificazioni dello Statuto o la nomina del Presidente è necessaria l'approvazione in prima convocazione di due terzi, e in seconda convocazione di un terzo, degli associati effettivi e dei voti complessivamente ad essi spettanti.

I sistemi di votazione sono stabiliti di volta in volta da chi presiede l'Assemblea.

Delle adunanze è redatto verbale su apposito registro, che viene firmato da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14. - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

a. l’approvazione della relazione annuale del Presidente, contenente gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione nonché l’approvazione delle linee strategiche e del piano pluriennale di attività di cui all’art. 18, quarto comma, lettera a.;
b. l’approvazione del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo dell'Associazione, unitamente alle relazioni dei Revisori, e le relative deliberazioni;
c. l'elezione del Presidente dell'Associazione, dei componenti il Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
c.bis il conferimento della revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro;
d. l'esame dei problemi di particolare importanza interessanti il settore che siano ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo e le relative deliberazioni;
e. le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15. - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da trenta componenti, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli associati effettivi.

La composizione del Consiglio direttivo è determinata in funzione del complesso dei contributi ordinari di cui all’art. 7, secondo e terzo comma, dovuti dalla singola impresa non facente parte di un gruppo di imprese o dal gruppo di imprese, compresi quelli dovuti per le imprese non associate facenti parte dello stesso.

Sono rappresentati nel Consiglio direttivo, con due componenti ciascuno, i primi cinque gruppi di imprese associate o imprese associate non facenti parte di un gruppo e, con un rappresentante ciascuno, i successivi quattordici gruppi di imprese associate o imprese associate non facenti parte di un gruppo, in ordine di contributi di cui al secondo comma del presente articolo. I rimanenti sei componenti vengono scelti tra i candidati designati dagli altri associati dell’Associazione.

Per la determinazione del numero dei membri del Consiglio direttivo, le imprese ed enti associate il cui controllo appartenga direttamente o indirettamente ad un medesimo soggetto si considerano come un unico associato avuto riguardo alla situazione esistente immediatamente precedente all’Assemblea che nomina il Consiglio; non si tiene conto, tuttavia, di colui che rivesta la carica di Presidente.

Qualora si verifichi una vacanza di posti, il Consiglio direttivo può completarsi nominando per cooptazione nuovi componenti designati dagli associati, ai sensi del terzo comma del presente articolo. Analogamente si procede nel caso in cui si verifichino modifiche nella composizione dei gruppi.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano su invito, senza diritto di voto, i Direttori generali.

Possono essere invitati ad assistere alle riunioni tutti coloro la cui presenza è ritenuta opportuna da chi presiede.

I componenti il Consiglio direttivo durano in carica per un triennio, dall'assemblea che li ha nominati sino alla seconda assemblea ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo. Essi sono rieleggibili.

Il Direttore generale competente, in occasione dell’assemblea di costituzione del Consiglio direttivo, adotta, su incarico del Presidente, tutte le opportune iniziative al fine di garantire la piena attuazione del terzo comma, secondo periodo, del presente articolo.

Il Consiglio direttivo, in occasione della scadenza del proprio mandato, può modificare i criteri per la sua composizione previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 16. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Esso si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno e comunque ogni qual volta lo disponga il Presidente o ne facciano richiesta almeno otto membri del Consiglio.

In assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Vicepresidente più anziano di età presente.

Il Consiglio direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un Segretario.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Per la nomina e l’assunzione dei Direttori generali è necessario il voto favorevole dei due terzi del totale dei voti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega del voto soltanto tra i rappresentanti di un medesimo associato. E' ammessa l’assunzione di deliberazioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai componenti, su proposta del Presidente. In questo caso la deliberazione proposta dal Presidente si considera assunta quando viene approvata dalla maggioranza richiesta dallo Statuto, calcolata sui componenti in carica.

I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede la riunione.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, per telegramma o per telex o telefax o per posta elettronica o tramite mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con avviso inviato almeno tre giorni prima. 

Art. 17. - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

a. nell'ambito degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea, fissa le direttive dell'azione dell’Associazione;
b. delibera, sentito il parere del Collegio dei Revisori, sulle remunerazioni e sulle indennità del Presidente e delle altre cariche di cui all’art. 23, ultimo comma;
c. nomina, revoca, assume e licenzia, su proposta del Presidente, i Direttori generali (i) determinandone il numero nonché il trattamento economico, (ii) definendo, su proposta del Presidente, le macroaree di competenza di ciascuno di essi e (iii) rimettendo al Presidente  l'attribuzione, la modificazione, la soppressione degli incarichi, dei poteri e delle mansioni a ciascuno di essi attribuite;  inoltre, su proposta del Presidente, delibera l’istituzione di nuovi servizi od uffici o la soppressione di servizi od uffici esistenti;
c.bis nomina, su proposta del Presidente, tra i propri componenti, fino a quattro Vicepresidenti;
d. nomina, tra i propri componenti, i membri del Comitato esecutivo di cui all’art. 20 del presente Statuto e, con proprio regolamento, può stabilire criteri, ulteriori rispetto a quelli statutari, per la composizione ed il funzionamento del Comitato medesimo;
e. istituisce le Commissioni permanenti di cui all’art. 21, definendone i compiti e nominando i relativi Presidenti e i componenti designati dalle imprese. I Presidenti di Commissione dovranno possedere competenze specifiche nelle materie delle Commissioni e ricoprire ruoli di rilievo all’interno dell’impresa proponente. Con proprio regolamento stabilisce i criteri per la loro composizione e il loro funzionamento;
f. delibera sui progetti di bilancio preventivo e di conto economico e finanziario consuntivo presentati dal Presidente e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
g. adotta il regolamento di cui all'art. 7, ultimo comma, e le eventuali successive modifiche e, annualmente, in relazione a quanto previsto dalla lettera f., definisce l’ammontare dei contributi associativi fissi di cui al regolamento medesimo;
h. ratifica gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 2, lettera e.;
i. delibera sull'ammissione degli associati e prende atto del loro recesso, informandone l'Assemblea;
j. ammette le imprese non associate a fruire dell’assistenza tecnica, determinando l’importo dalle stesse dovuto a titolo di rimborso spese;
k. propone all’Assemblea le modifiche statutarie;
l. delibera sull'applicazione nei confronti degli associati delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 9, secondo comma;
m. può istituire Gruppi consultivi, temporanei o permanenti, stabilendone i compiti e la composizione, aventi la finalità di coadiuvare l'Associazione nello svolgimento della sua attività e, salvo diversa deliberazione del Consiglio medesimo, coordinati dai responsabili degli uffici dell’Associazione competenti per materia;
m.bis nomina i membri, e tra di essi il Presidente, dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 24 bis, determinandone il compenso, sentito il parere del Collegio dei Revisori;
n. espleta ogni altra attribuzione od incarico ad esso demandati dal presente Statuto o dall’Assemblea.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può costituire commissioni o gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi. 

Art. 18. - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Egli dura in carica per un triennio, a far data dalla delibera assembleare di nomina sino alla seconda assemblea ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo, e può essere rieletto per non più di due volte, per successivi trienni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli:
a. propone all’approvazione dell’Assemblea le linee strategiche ed un piano pluriennale di attività, previa approvazione del Consiglio direttivo;
b. convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo, stabilendo l’ordine del giorno delle riunioni, con potere di proporre deliberazioni ai suddetti organi;
c. provvede per l’esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi, dando al Direttore generale competente le deleghe e/o le istruzioni a tale fine necessarie;
d. sovrintende allo svolgimento dell’attività dell’Associazione, delle società e degli altri enti da essa controllati ed alla gestione amministrativa, del personale e finanziaria della stessa Associazione e delle società e degli altri enti da essa controllati;
e. presenta al Consiglio direttivo i progetti del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo, predisposti a cura del Direttore generale competente, e sottopone successivamente all’Assemblea i predetti progetti come deliberati dal Consiglio stesso;
f. nella prima assemblea ordinaria di ciascun anno presenta all’Assemblea una relazione sull’andamento del mercato assicurativo e sull’attività svolta dall’Associazione;
g. attribuisce, modifica e sopprime gli incarichi, i poteri e le mansioni attribuite a ciascuno dei Direttori generali, ai sensi dell’art. 17, lettera c.;
h. provvede all’esecuzione di qualsivoglia attività non rientrante negli ambiti di competenza dei Direttori generali;
i. propone al Comitato esecutivo l’assunzione o la nomina dei dirigenti;
j. coordina le attività delle Commissioni permanenti.

Spetta al Presidente il potere di firma degli atti dell’Associazione; egli può, tuttavia, delegare tale potere ai Direttori generali e, per il compimento di specifici atti, anche a dirigenti dell’Associazione.

Spetta, in ogni caso, al Presidente il potere di delegare dirigenti, scelti nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Associazione, per il compimento di specifici atti di cui è titolare, attribuendo loro, con l’atto di designazione, i relativi compiti e le relative funzioni.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, dal Consigliere direttivo più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la carica di Presidente si renda vacante prima della scadenza del mandato, l’assemblea per la elezione del nuovo Presidente deve aver luogo al più presto possibile e comunque non oltre il termine di due mesi. Nel periodo di vacanza svolge le funzioni del Presidente il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere direttivo più anziano di età, che eserciterà l’incarico per il tempo strettamente necessario. Il nuovo Presidente eletto dall’Assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore e può essere rieletto ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 19. - Vicepresidenti

Il Presidente è affiancato da Vicepresidenti eletti, su sua proposta, dal Consiglio direttivo tra i propri membri, fino ad un massimo di quattro; almeno tre di essi ricoprono cariche presso i primi cinque associati, determinati in applicazione dei criteri previsti dall’art. 15.

I Vicepresidenti eletti dal Consiglio direttivo durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha nominati e possono essere rieletti nella carica, per non più di una volta, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

I Vicepresidenti possono essere rieletti in tale carica per una terza volta a condizione che non si esprima in senso contrario un terzo dei voti del Consiglio direttivo. Le astensioni non si considerano come voto contrario.

In assenza del Presidente, il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere direttivo più anziano di età, lo sostituisce nello svolgimento dell'attività di sua competenza e con gli stessi poteri.

Il Presidente può delegare a taluno dei Vicepresidenti alcune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, mantenendo comunque facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Art. 20. - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è formato dal Presidente e da dieci componenti, inclusi i Vicepresidenti, che ne sono membri di diritto. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri membri, tenuto conto dei criteri enunciati nel regolamento previsto dall’art. 17, primo comma, lettera d.

Il Comitato esecutivo, nell’ambito degli indirizzi generali, delle linee strategiche e delle direttive dell’azione indicati dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo:
a. delibera, su proposta del Presidente, in ordine all’attuazione degli scopi dell’Associazione di cui all’art. 2, informandone il Consiglio direttivo;
b. indirizza e monitora i lavori delle Commissioni permanenti e dei Gruppi consultivi e approva, su proposta del Presidente, le risultanze del loro lavoro;
c. nomina i rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni pubbliche ed altri organismi e delibera, su proposta del Presidente, su assunzione e nomina dei dirigenti;            d. presenta proposte, anche di modifiche statutarie, al Consiglio direttivo;
e. esercita eventuali poteri delegatigli dal Consiglio direttivo e tutti i poteri non attribuiti ad altri organi;
f. esercita, al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti e in via d’urgenza, i poteri del Consiglio direttivo, salvo successiva ratifica di quest’ultimo;
g. regolamenta l’utilizzo dei servizi erogati dall’Associazione con effetto vincolante per tutti gli associati;
h. delibera, su proposta delle Commissioni permanenti e d’intesa con il Presidente dell’ANIA, spese a carico delle imprese esercenti un determinato ramo di attività ovvero interessate ad un particolare problema.

Il Comitato esecutivo è convocato, senza particolari formalità, dal Presidente e si riunisce almeno otto volte all’anno e comunque secondo il calendario fissato annualmente dal Comitato stesso.

Art. 21. - Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti provvedono all’esame dei problemi concernenti uno o più rami di esercizio dell’attività assicurativa ovvero alla trattazione delle materie individuate nel piano strategico di cui all’art. 18, terzo comma, lettera a.

Il funzionamento delle Commissioni permanenti è regolato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 17, primo comma, lettera e.

Le Commissioni permanenti sono presiedute e coordinate da un rappresentante delle imprese associate con l’ausilio di un dirigente dell’Associazione competente per materia.

Spetta, in particolare, alle Commissioni permanenti, in conformità con le linee strategiche del piano pluriennale di attività di cui all’art. 18, terzo comma, lettera a.:
a. promuovere studi su aspetti tecnici ed economici, ivi inclusi quelli inerenti all’innovazione, di interesse del settore o dei diversi rami assicurativi;
b. elaborare linee guida procedurali e comportamentali ritenute opportune per consentire di prestare il miglior servizio all’utenza;
c. elaborare linee guida per lo sviluppo di iniziative in materia di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
d. costituire gruppi di lavoro per la trattazione di problemi di propria competenza;
e. proporre, su iniziativa del Presidente, all’approvazione del Comitato esecutivo spese a carico delle imprese esercenti un determinato ramo di attività ovvero interessate ad un particolare problema.

I Presidenti delle Commissioni, nell’ambito degli incarichi conferiti alle stesse, agiscono in coordinamento con il Presidente.

Art. 22. - Riunioni degli organi dell’Associazione

Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione si tengono, oltre che nella sede legale, anche nei locali di rappresentanza di Milano. Le adunanze e le riunioni possono essere tenute anche fuori dalle predette sedi ed anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza che permettano l’identificazione dei partecipanti.

Art. 23. - Cariche associative

Possono ricoprire le cariche di Vicepresidenti e di componenti del Consiglio direttivo i soggetti che rivestano, presso imprese ed enti associati in qualità di associati effettivi, la carica di Presidente o di Vicepresidente o di Amministratore delegato o comunque di componente del Consiglio di amministrazione ovvero quella di Direttore generale. La cessazione da tali ruoli presso l'impresa o l’ente di appartenenza al momento della nomina comporta la decadenza dalle cariche rivestite nell’Associazione.

L'opera dei componenti degli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo quella inerente la carica di Presidente, fatta salva la diversa deliberazione dell'Assemblea per altre particolari cariche.

Art. 24. - Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina tre Revisori effettivi e due supplenti che durano in carica per un triennio, dall'assemblea che li ha nominati sino alla seconda assemblea ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo. Almeno uno dei Revisori effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Tutti i Revisori sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato dall'Assemblea fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

In caso di rinunzia o di permanente impedimento di un Revisore ad esercitare le sue funzioni, la sua sostituzione avverrà con i criteri di cui all'art. 2401 del Codice Civile.

Spetta al Collegio dei Revisori, con il supporto della società di revisione legale dei conti eventualmente incaricata ai sensi dell’art. 14, lettera c.bis, l'esame del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la sorveglianza di tutte le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al fondo comune dell'Associazione. 

Art. 24. bis. - Organismo di Vigilanza

Il Consiglio direttivo nomina un Organismo cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell’osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231 e successive modifiche, nonché il compito di curarne l’aggiornamento. Tale Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l’esercizio delle proprie funzioni e riferisce al Consiglio direttivo.

Art. 25. - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica per un triennio, a far data dalla delibera assembleare di nomina sino alla seconda assemblea ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo. L'Assemblea elegge, per la stessa durata, anche due membri supplenti.

I Probiviri sono rieleggibili.

I Probiviri hanno l'ufficio di dirimere, anche in qualità di arbitri amichevoli compositori, le controversie eventualmente insorte nell’ambito dell’Associazione fra associati, che gli associati stessi hanno la facoltà, e non l'obbligo, di deferire al loro giudizio, in ogni caso per il tramite del Presidente dell'Associazione.

Spetta, altresì, ai Probiviri il compito di esprimere il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.

In caso di astensione o di ricusazione di alcuni dei suoi membri effettivi, per i motivi di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile, gli astenuti o ricusati vengono sostituiti per quella determinata vertenza con i membri supplenti; qualora, ciò nonostante, il Collegio dei Probiviri non possa costituirsi nel numero di cinque membri previsto dal primo comma, il Collegio stesso, su richiesta del suo Presidente, può venire integrato con membri sostituti nominati dall'Assemblea per la definizione della particolare controversia, salvo che, nel caso di controversie tra associati, le parti interessate non concordino di rimetterne la nomina al Presidente dell'Associazione.

Art. 26. - Direttori generali

I Direttori generali provvedono, ciascuno nei limiti della macroarea di propria competenza e delle attribuzioni assegnate dal Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione e agli atti di ordinaria gestione.

I Direttori generali partecipano, su invito, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e, su invito e sempre senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo. Inoltre, i Direttori generali possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni permanenti per le materie rientranti nelle rispettive aree di competenza.

TITOLO IV

FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 27. - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

a. dalle quote corrisposte dagli associati al momento della loro iscrizione;
b. dalle eccedenze attive della gestione annuale, salvo che l'Assemblea deliberi diversamente;
c. dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione.

In nessun caso gli associati hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o del fondo comune.

Art. 28. - Bilancio preventivo e conto economico e finanziario consuntivo

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo dell'esercizio ed il conto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario consuntivo sono sottoposti dal Consiglio direttivo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, rispettivamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui detti documenti si riferiscono.

Il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario consuntivo sono presentati all'Assemblea insieme con la relazione del Collegio dei Revisori; al conto economico e finanziario consuntivo deve essere allegato l'inventario dei beni dell'Associazione al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo ed il conto economico e finanziario consuntivo debbono essere presentati al Collegio dei Revisori da parte del Consiglio direttivo dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea. Essi, insieme con le relative relazioni del Collegio dei Revisori, debbono restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i sette giorni che precedono l'assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 29. - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza in prima convocazione di due terzi, ed in seconda convocazione di più della metà degli associati effettivi e dei voti complessivamente ad essi spettanti.

Con le stesse maggioranze e nella stessa riunione, l'Assemblea nomina i liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 30. - Rimessione in termini

A seguito delle modifiche del sistema contributivo di cui all’art. 7, gli associati che non abbiano concorso alla relativa deliberazione possono esercitare il diritto di recesso entro il 30 agosto 2019, con effetto a decorrere dal 1° agosto 2019, in deroga ai termini previsti dall’art. 10, primo comma, lettera a., ferme comunque le altre disposizioni della stessa lettera a.

Art. 31. - Contribuzione per l'anno 2019

Per l’anno 2019, i contributi corrisposti da ciascun associato saranno per la prima rata, in deroga all’art. 7, di importo pari a quelli corrisposti nell’anno 2018 mentre per la seconda rata si terrà conto della modifica dei criteri di quantificazione dei contributi associativi apportata all’art. 7 e di quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 7, ultimo comma.

Per il solo anno 2019, il contributo ordinario dovuto dagli associati la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio direttivo nell’anno 2018, con effetto nel corso dell’anno 2019, sarà calcolato in base al primo comma del presente articolo, fermo restando che il pro rata di tale contributo ordinario relativo alle mensilità anteriori alla data di efficacia dell’ingresso nell’Associazione sarà coperto mediante utilizzo di una corrispondente quota delle risorse patrimoniali disponibili dell’Associazione medesima.

Art. 32. - Contribuzione per l'anno 2019 in caso di modifiche soggettive

Fuori dai casi previsti nel precedente art. 31, secondo comma, nel caso di ammissione di nuovi associati, questi sono tenuti a corrispondere i contributi previsti e calcolati ai sensi dell’art. 7 e dal regolamento di cui all’art. 7, ultimo comma.

Nel caso di recesso di associati esistenti, si applica quanto previsto agli artt. 7 e 10, sempre che il contributo che verrebbe a mancare sia superiore a Euro 500.000,00.

Nel caso di operazioni straordinarie che coinvolgano esclusivamente associati esistenti, i contributi dei soli associati esistenti coinvolti nell’operazione straordinaria sono ricalcolati tenendo conto della natura dell’operazione effettuata. A titolo esemplificativo, in caso di fusione per incorporazione, il contributo della società incorporata sarà integralmente attribuito all’incorporante.

Nel caso di operazioni straordinarie intercorse tra associati esistenti e soggetti diversi e che incrementino la base di calcolo dei contributi, si calcola un contributo, ai sensi dell’art. 7, per la quota della base di calcolo attribuibile ai soggetti diversi.

Nel caso in cui venga a far parte di un gruppo un’impresa o un ente (i) avente le caratteristiche di cui all’art. 3 o, se del caso, di cui all’art. 4 e (ii) non ricompreso tra gli associati esistenti, per tale nuova impresa o nuovo ente viene calcolato un contributo ai sensi dell’art. 7, ancorché questo non sia associato.

Nel caso in cui cessi di far parte di un gruppo un’impresa o un ente (i) avente le caratteristiche di cui all’art. 3 o, se del caso, di cui all’art. 4 e (ii) non ricompreso tra gli associati esistenti, si applica quanto previsto all’art. 7, sempre che il contributo che verrebbe a mancare sia superiore a Euro 500.000,00. 

Art. 33. - Definizioni

Ai fini dell’art. 32, per “associati esistenti” si intendono gli associati che, alla data dell’Assemblea che ha approvato le presenti modifiche dello Statuto, siano già associati ovvero la cui ammissione sia stata comunque deliberata dal Consiglio direttivo con effetto nel corso dell’anno 2019 e per “nuovi associati” si intendono gli associati la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio direttivo successivamente alla data dell’Assemblea che ha approvato le presenti modifiche dello Statuto.